COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. SIG. MARCONCINI NICOLA AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.62007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 42 del 24.1.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 3/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. SIG. MARCONCINI
NICOLA AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.62007 (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 42 del 24.1.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il dirigente Nicola Marconcini, osserva:
Il Giudice Sportivo infliggeva al dirigente Nicola Marconcini l’inibizione fino al 30.6.2007
per la condotta da questi tenuta al termine della gara Sangimignano-Pontedera del
20.1.2007;
L’U.S. Pontedera proponeva reclamo chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. La
Commissione Disciplinare, al contrario, avvalendosi delle sue facoltà, riteneva di dover
aggravare la sanzione irrogata estendendo l’inibizione fino al 31.12.2007.
Il Marconcini proponeva reclamo alla C.A.F. eccependo la violazione delle norme sul
contraddittorio e chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare
ed un nuovo esame nel merito. La C.A.F. accoglieva il reclamo e rinviava gli atti alla
Commissione Disciplinare.
All’udienza del 27.4.2007 il Marconcini compariva ma non apportava alcun nuovo
elemento atto ad eliminare o limitare la sua responsabilità disciplinare.
Infatti il reclamante ha ammesso di essersi introdotto negli spogliatoi (dove non aveva
titolo per stare) e di essere intervenuto sull’arbitro al fine di giustificare la condotta
dell’allenatore del Pontedera espulso nel corso della gara Sangimignano-Pontedera. Il
Marconcini non aveva alcun motivo per effettuare tale intervento e, riguardo alle modalità
della sua condotta, non è lecito dubitare di quanto riportato nel rapporto arbitrale che,
come è noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Anzi si
osserva che le discutibili finalità dell’ingresso del Marconcini nello spogliatoio dell’arbitro
così come descritte nel ricorso della Società Pontedera e confermate dal Marroncini
stesso nel corso dell’udienza del 27.4.2007, lungi dall’attenuare la responsabilità del
tesserato, la aggravano alla luce di elementi valutativi che erano sconosciuti al Giudice
Sportivo. Pertanto la sanzione da irrogare al Marconcini, anche alla luce dei nuovi
elementi forniti dagli stessi reclamanti, va aggravata rispetto a quella inflitta dal Giudice
Sportivo che non poteva conoscere i fatti (art. 32 c. 3 C.G.S.).
Ritiene questa Commissione che sanzione congrua per i fatti così come emersi al termine
del procedimento, sia quella dell’inibizione fino al 30.9.2007.
P.Q.M.
Respinge il reclamo ed irroga a Nicola Marconcini la sanzione dell’inibizione fino al
30.9.2007.
Nulla per la tassa.
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