COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARRONESANSEPOLCRO DEL 15.4.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 173 del 26.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARRONESANSEPOLCRO DEL 15.4.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 173 del 26.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Letto il ricorso proposto dalla A.S.D. Sansepolcro Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 173 del 26.4.2007) con il quale è stato respinto il reclamo che deduceva un presunto errore tecnico commesso dall’arbitro della gara Arrone-Sansepolcro disputata in data 15.4.2007, per violazione delle Regole 3, 4 e 5 del Gioco del Calcio; Ritenuto, in via preliminare, dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio della Società Arrone per tardività; Ascoltato il rappresentante della Società ricorrente assistito dal proprio legale, non ammessa la partecipazione alla odierna riunione del legale rappresentante della Società Arrone assistito dal proprio legale; Considerato che con il ricorso la A.S.D. Sansepolcro Calcio assume che la determinazione dell’arbitro di non consentire il rientro in campo di calciatore infortunato con “una fasciatura troppo stretta la quale bloccava totalmente il braccio destro al busto, impedendone qualsiasi movimento e che di conseguenza sarebbe potuto diventare di pericolo per lo stesso giocatore”, sarebbe evidente frutto di un errore tecnico; valutato che, ai sensi di quanto previsto dalla regola n. 4 delle Regole del Gioco Calcio, l’equipaggiamento o l’abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per se e per gli altri; il calciatore non in regola deve essere obbligato dall’arbitro ad uscire dal terreno di giuoco per adeguare il suo equipaggiamento; ogni calciatore uscito dal terreno di giuoco per mettere in ordine il suo equipaggiamento non potrà rientrarvi se non dopo il preventivo assenso dell’arbitro; Valutato, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dalla regola n. 5 delle Regole del Gioco Calcio “le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al giuoco sono inappellabili”; Considerato che, nella particolare fattispecie, spettava in via esclusiva all’arbitro la valutazione in ordine alla correttezza dell’equipaggiamento o abbigliamento (leggi fasciatura) del calciatore infortunato; Ritenuto che il comportamento dell’arbitro appare legittimo non potendosi ipotizzare nella fattispecie alcuna ipotesi di errore tecnico, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla A.S.D. Sansepolcro Calcio e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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