COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CALCIATORE SPINELLI SIMONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI – art. 92 c. 4 delle N.O.I.F. – (nota del 23.3.2007)

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CALCIATORE SPINELLI SIMONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI – art. 92 c. 4 delle N.O.I.F. - (nota del 23.3.2007) La Commissione Disciplinare, letta la richiesta di provvedimenti disciplinari a carico del calciatore Simone Spinelli avanzata dalla Società A.C. Canelli, letta la memoria depositata dallo Spinelli e dal suo difensore, nonché la nota depositata dal Canelli, sentite le parti comparse in udienza che hanno confermato le rispettive posizioni, osserva: L’A.C. Canelli ha chiesto a questa Commissione di irrogare i dovuti provvedimenti disciplinari avverso il calciatore Spinelli. Sostiene l’A.C. Canelli che il calciatore avrebbe tenuto comportamenti gravemente offensivi nei confronti del Presidente e di tutta la Società. Sostiene inoltre che lo Spinelli il 25.3.2007 avrebbe simulato un infortunio sottraendosi così alla convocazione per la partita Savona-Canelli. Con missiva del 17.5.2007 e nel corso della discussione, il Canelli ha fatto riferimento anche alla circostanza che lo Spinelli dal 30.4.2007 si sarebbe sottratto a qualsiasi impegno sportivo inviando un certificato medico non attendibile; Le accuse rivolte al calciatore sono generiche e non provate. Per quanto attiene le offese che lo Spinelli avrebbe rivolto al Presidente ed alla Società, esse non sono state neppure precisate. Nessun elemento probatorio è stato inoltre dedotto al riguardo; Per quanto attiene le condizioni di salute dello Spinelli in occasione della partita con il Savona (25.3.2007), il Canelli non ha fornito alcuna prova della pretesa simulazione. Eppure sarebbe stato facile accertare le reali condizioni di salute del calciatore sottoponendolo alle visite ed agli accertamenti diagnostici necessari. Priva di qualsiasi valenza probatoria è la dichiarazione del Presidente che riferisce di una visita effettuata dal medico della Società che non risulta da alcuna documentazione medica, che viene negata dallo Spinelli e della quale non si parla neppure nella richiesta di provvedimenti disciplinari inviata dal Canelli. Analoga valutazione vale anche per i fatti successivi (aprile 2007) che, peraltro, non sono citati nella lettera con la quale il Canelli ha introdotto il presente giudizio; Alla luce di quanto sopra illustrato, la richiesta di provvedimenti disciplinari a carico del calciatore Spinelli deve essere rigettata. Per quanto attiene alle richieste di natura economica avanzate dal Canelli, sulle stesse non può essere emessa alcuna pronunzia, trattandosi di materia di competenza della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., P.Q.M. Rigetta la richiesta del Canelli.
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