COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CALCIATORE SPINELLI SIMONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI – art. 92 c. 4 delle N.O.I.F. – (nota del 23.3.2007)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007
Decisione della Commissione DisciplinareRICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CALCIATORE
SPINELLI SIMONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI – art. 92 c. 4 delle
N.O.I.F. - (nota del 23.3.2007)
La Commissione Disciplinare,
letta la richiesta di provvedimenti disciplinari a carico del calciatore Simone Spinelli
avanzata dalla Società A.C. Canelli, letta la memoria depositata dallo Spinelli e dal suo
difensore, nonché la nota depositata dal Canelli, sentite le parti comparse in udienza che
hanno confermato le rispettive posizioni, osserva:
L’A.C. Canelli ha chiesto a questa Commissione di irrogare i dovuti provvedimenti
disciplinari avverso il calciatore Spinelli. Sostiene l’A.C. Canelli che il calciatore
avrebbe tenuto comportamenti gravemente offensivi nei confronti del Presidente e di
tutta la Società. Sostiene inoltre che lo Spinelli il 25.3.2007 avrebbe simulato un
infortunio sottraendosi così alla convocazione per la partita Savona-Canelli. Con
missiva del 17.5.2007 e nel corso della discussione, il Canelli ha fatto riferimento
anche alla circostanza che lo Spinelli dal 30.4.2007 si sarebbe sottratto a qualsiasi
impegno sportivo inviando un certificato medico non attendibile;
Le accuse rivolte al calciatore sono generiche e non provate. Per quanto attiene le
offese che lo Spinelli avrebbe rivolto al Presidente ed alla Società, esse non sono state
neppure precisate. Nessun elemento probatorio è stato inoltre dedotto al riguardo;
Per quanto attiene le condizioni di salute dello Spinelli in occasione della partita con il
Savona (25.3.2007), il Canelli non ha fornito alcuna prova della pretesa simulazione.
Eppure sarebbe stato facile accertare le reali condizioni di salute del calciatore
sottoponendolo alle visite ed agli accertamenti diagnostici necessari. Priva di qualsiasi
valenza probatoria è la dichiarazione del Presidente che riferisce di una visita effettuata
dal medico della Società che non risulta da alcuna documentazione medica, che viene
negata dallo Spinelli e della quale non si parla neppure nella richiesta di provvedimenti
disciplinari inviata dal Canelli. Analoga valutazione vale anche per i fatti successivi
(aprile 2007) che, peraltro, non sono citati nella lettera con la quale il Canelli ha
introdotto il presente giudizio;
Alla luce di quanto sopra illustrato, la richiesta di provvedimenti disciplinari a carico del
calciatore Spinelli deve essere rigettata. Per quanto attiene alle richieste di natura
economica avanzate dal Canelli, sulle stesse non può essere emessa alcuna
pronunzia, trattandosi di materia di competenza della Commissione Accordi Economici
presso la L.N.D.,
P.Q.M.
Rigetta la richiesta del Canelli.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL CALCIATORE SPINELLI SIMONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI – art. 92 c. 4 delle N.O.I.F. – (nota del 23.3.2007)"