COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 6/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PESCINA V.D.G.-SANGIUSEPPESE DEL 2.6.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 197 del 4.6.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 6/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PESCINA V.D.G.-SANGIUSEPPESE DEL 2.6.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 197 del 4.6.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letto il reclamo proposto – con procedura d’urgenza ex art. 32.8 CGS - dalla A.S.D. Pescina Valle del Giovenco, verificata la tempestività della trasmissione della copia del reclamo alla controparte F.C. San Giuseppese, esaminati gli atti, udito il rappresentante della reclamante, e RITENUTO CHE - preliminarmente va dato atto che la società reclamante ha posto in essere ogni possibile attività tesa a sollecitare, da parte della Federazione, un pronunciamento in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Censori. Pur condividendo, quindi, in astratto, le argomentazioni svolte dalla difesa in merito a questo specifico punto, pur tuttavia le richiamate attività svolte dalla società non sono idonee ad impedire l’odierno accertamento in ordine alla sussistenza della irregolarità contesta, in caso di verifica della medesima, l’automatismo della sanzione, ma certamente escludono, almeno ad avviso di questa Commissione, e da un punto di vista sostanziale, e salvo l’automatismo richiamato, ogni altra significativa responsabilità disciplinare in capo alla società ed ai suoi organi. - passando, ora, al merito della questione che ci occupa, va considerato che la prima e fondamentale argomentazione posta dalla A.S.D. Pescina Valle del Giovenco a sostegno della propria doglianza appare infondata. Ad avviso della ricorrente, invero, da un lato, sul Comitato Interregionale incomberebbe una sorta di diritto-dovere di verificare – al momento del tesseramento di un calciatore – la piena validità del medesimo, e, dall’altro, e di conseguenza, l’avvenuto tesseramento di un calciatore - anche se avvenuto in violazione delle norme che regolano il tesseramento stesso – avrebbe, comunque, una sorta di valore interinale, pieno ed assoluto, che legittimerebbe la posizione del calciatore, almeno sino al momento della dichiarazione di nullità/annullamento, e/o della formale revoca del tesseramento irregolare. - al contrario, fermo restando il diritto degli Organi Federali di verificare la regolarità degli atti sottoposti ai provvedimenti di autorizzazione/approvazione, la conseguente facoltà di tali Organi di rifiutare, ovvero revocare un tesseramento, accertato come irregolare, a tale diritto non si coniuga alcun dovere, almeno in capo agli Organi Federali, e men che meno una sorta di validità interinale, sino all’annullamento e/o alla revoca, del tesseramento indebitamente ottenuto. - costituisce, infatti, preciso onere delle società che si accingono a compiere un tesseramento verificare – nei limiti delle loro possibilità, e comunque naturalmente assumendo la responsabilità delle eventuali informazioni mendaci e/o incomplete ad essa fornite dal calciatore – se il perfezionando tesseramento sia conforme alla normativa allora vigente, senza che l’eventuale autorizzazione al tesseramento da parte degli Organi Federali possa dar vita ad una sorta di tesseramento provvisoriamente valido, e, comunque, esonerare la società interessata dalle responsabilità conseguenti al mancato assolvimento del richiamato onere. Ne consegue che - al momento di compiere il tesseramento del giocatore Andrea Censori - la A.S.D. Pescina Valle del Giovenco aveva la possibilità di accertare come il calciatore avesse disputato la sua ultima gara come professionista il 2.12.2006 e come, dunque, il tesseramento, richiesto in data 29.12.2006 risultava assolutamente irregolare in quanto compiuto prima della scadenza del termine di 30 giorni, stabilito dall’art. 114 delle NOIF che, nella sua ultima parte, così testualmente dispone: “un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”. - da ciò discende sia la insanabile irregolarità, ex tunc, del tesseramento indebitamente richiesto, che la responsabilità della società e del calciatore per il medesimo; - per completezza di quadro devesi anche sottolineare che questa Commissione – pur non potendo formalmente annullare e/o revocare il tesseramento intervenuto, essendo tali poteri (accertamento di nullità, e/o annullamento) esclusivamente riservati alla Commissione tesseramenti (accertamento di nullità, e/o annullamento), ed agli altri Organi Federali (revoca) – ha però la possibilità di conoscere, incidentalmente, le incontrovertibili irregolarità che rendono il tesseramento tamquam non esset, ed assumere i conseguenti provvedimenti di propria competenza. - non ha pregio la seconda argomentazione avanzata dalla ricorrente giusta la quale il contenuto più sopra richiamato dell’art. 114 delle NOIF non ricomprenderebbe i Campionati “Primavera” cui potrebbero partecipare anche “giovani di serie”: la richiamata norma, infatti, fa riferimento ad uno “status” del tesserato che, per definizione, è permanente e che non può mutare in dipendenza della natura delle gare ufficiali disputate dal calciatore. - da ultimo devesi osservare come – anche a voler ritenere, per ipotesi concessiva, che un tesseramento compiuto irregolarmente prima della scadenza del termine di 30 giorni più sopra richiamato, diventi regolare successivamente al decorso di tale termine, anche in difetto di uno specifico atto volto a nuovamente perfezionare il tesseramento stesso, e che ciò provochi la regolarità delle gare successivamente disputate – nella specie la posizione del calciatore Censori non potrebbe che permanere assolutamente irregolare. Riaffermato come un atto (il tesseramento) irregolarmente compiuto prima della scadenza del termine che ne legittimi il compimento non può diventare automaticamente valido ed efficace, una volta decorso il termine contravvenuto, ed a far corso da quest’ultimo, nella specie devesi considerare come la A.S.D. Pescina Valle del Giovenco non avrebbe potuto comunque validamente tesserare il giocatore Andrea Censori nemmeno successivamente alla scadenza del termine in parola, in quanto la stessa - 1.01.2007 - si poneva, comunque, oltre il limite del 29.12.2006 previsto dal C.U. n. 182/A in tema di termini e modalità delle variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2006/07 quale termine ultimo per il tesseramento di calciatori professionisti da parte di società dilettantistiche. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Pescina Valle del Giovenco, disponendo, per l’effetto, l’addebito della non versata tassa.
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