COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PENNECENTOBUCHI DEL 20.5.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PENNECENTOBUCHI DEL 20.5.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società A.S.D. Penne Calcio, dopo aver preannunciato e richiesto, a mezzo fax, in data 21.5.2007, copia degli atti relativi alla gara Penne-Centobuchi del 20.5.2007, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 189 del 21.5.2007; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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