COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SPILLI MARCO (tesserato A.S. Sestese Calcio ASD) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE SPILLI MARCO (tesserato A.S. Sestese Calcio ASD)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che il calciatore Marco Spilli, dopo aver preannunciato e richiesto, a mezzo fax, in
data 23.5.2007, copia degli atti relativi alla gara Sestese-Sansepolcro del 20.5.2007,
valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del
Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 189 del 21.5.2007;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’incameramento della tassa versata.
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