COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 211 del 28/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 1.10.2007 AL DIRIGENTE MAUCERI MARCO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSTANZO DOMENICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 206 del 18.6.2007 – Semifinali Play Off ritorno).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 211 del 28/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO
AL 1.10.2007 AL DIRIGENTE MAUCERI MARCO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE
EFFETTIVE AL CALCIATORE COSTANZO DOMENICO (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 206 del 18.6.2007 – Semifinali Play Off ritorno).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Dal referto dell’arbitro risulta che
a fine gara il dirigente accompagnatore della reclamante Marco Maceri rivolgeva all’arbitro
espressioni offensive e minacciose, ripetute più volte. Veniva allontanato dalla Forza
Pubblica, ma reiterava il suo precedente comportamento quando ritirava i documenti
dall’arbitro, pronunciando altre offese e minacce.
Nel corso della gara, il calciatore Costanzo Domenico colpiva a giuoco fermo e
volontariamente un avversario con una gomitata al volto, procurandogli il taglio del labbro
superiore e veniva espulso.
La reclamante ha chiesto la riduzione della inibizione e la diminuzione della squalifica, non
contestando sostanzialmente i fatti, ma deducendo che, in casi analoghi, sarebbero state
assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva sanzioni più lievi. Ha eccepito che la misura
della squalifica del calciatore sarebbe stata determinata dalla inidoneità della condotta a
provocare più gravi conseguenze, affermata dal giudice di primo grado senza alcun
riscontro oggettivo.
Il reclamo è infondato.
Premesso che è del tutto inconferente il richiamo ad asseriti casi analoghi, che non
possono essere considerati da questa Commissione anche per mancanza dei relativi atti
ufficiali dalla reclamante neppure menzionati, le sanzioni comminate appaiono eque e
comunque commisurate agli avvenimenti. Né può sottovalutarsi che il colpo inferto dal
calciatore Costanzo all’avversario avrebbe potuto comportare di per sé effetti peggiori di
quelli che si sono verificati. Aggiungasi, per completezza, che la reclamante ha rinunciato
per iscritto alla facoltà di essere ascoltata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo ed ordina addebitarsi la tassa non versata.
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