COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 MONTEROTONDO – VENAFRO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 04/03/2007 MONTEROTONDO – VENAFRO
Il Giudice Sportivo,
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°131 del 7/03/2007;
- Rilevato che la società Pol. Monetrotondo Calcio non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.29, comma 5 del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1) Di dichiarare inammissibile il reclamo
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MONTEROTONDO – VENAFRO 0-3
3) Di addebitare sul conto della società Monterotondo la tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 MONTEROTONDO – VENAFRO"