COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 23/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 22/04/2007 VIRIBUS UNITIS – NOICATTARO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 23/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 22/04/2007 VIRIBUS UNITIS - NOICATTARO Il Giudice Sportivo - In virtù del C.U. n°68 della FIGC e n°126 del Comitato Interregionale con cui si dispone l’abbreviazione dei termini dei procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare della fase regolare e nella fase dei Play-off e Play-out del Campionato Nazionale Dilettanti. - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Viribus Unitis, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara a seguito dei “gravi fatti di violenza” posti in essere da sostenitori ospiti prima dell’inizio della gara fuori dall’impianto sportivo. La reclamante sostiene che detti sostenitori avrebbero tentato di aggredire addetti all’ingresso dello stadio allo scopo di entrare, privi di biglietti di ingresso, all’interno dell’impianto sportivo e che tali disordini avrebbero causato il ritardato inizio della gara. Tali comportamenti avrebbero provocato “notevoli ripercussioni di carattere psicologico ed atletico” ai propri calciatori e di conseguenza chiede che a carico della Società Noicattaro venga inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; Il reclamo è infondato e va respinto; I fatti imputabili alla società Noicattaro, così come descritti nel dispositivo del presente Comunicato Ufficiale alla voce ammende a società, sono avvenuti fuori dall’impianto sportivo, il ritardato inizio della gara è stato richiesto dal responsabile dell’Ordine Pubblico al solo scopo di regolamentare l’afflusso della tifoseria ospite all’interno dello stadio, non hanno impedito che la partita si svolgesse e concludesse regolarmente senza alcun disordine all’interno dello stadio imputabile alla società Ospite. Di conseguenza, non vi è prova che i fatti descritti abbiano influenzato il regolare svolgimento della gara, provocando ai calciatori della società Viribus Unitis “notevole ripercussione di carattere psicologico ed atletico” Pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti previsti dall’art.12 comma 1 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Viribus Unitis – Noicattaro 2-2; 3) di addebitare sul conto della società Viribus Unitis la tassa di reclamo.
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