COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 25/04/2007 RUSSI – CASTEL SAN PIETRO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 25/04/2007 RUSSI – CASTEL SAN PIETRO Il Giudice Sportivo - in virtù del C.U. n°68 FIGC e n° 126 del Comitato Interregionale con cui si dispone l’abbreviazione dei termini dei procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 gare della fase regolare e nella fase dei play-off e play-out del Campionato Serie D; - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Russi e con il quale si deduce che la società Castel S.Pietro , per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, “avrebbe giocato dal 26° del secondo tempo senza calciatori della classe 1988”; - Ritenuto che, dal referto di gara, si evince che la società Castel S.ietro ha inizialmente schierato in campo i sottoelencati calciatori giovani: 1. ALPI LUCA n°2 (1986) 2. TOSI MATTEO n°3 (1986) 3. RUGGIERO FRANCESCO n°4 (1988) 4. POGGI LORENZO n°6 (1987) 5. PIERANTONI ANDREA n°7 (1987) 6. REGA DOMENICO (1988) - Considerato che la società Castel S.Pietro ha proceduto nel corso della gara alle seguenti sostituzioni: 1. al 1° del secondo tempo usciva il n° 5 Onestini Fabio (1979) ed entrava il n° 13 Puggioli Alessandro (1986) 2. al 4° del secondo tempo usciva il n° 4 Ruggiero Francesco (1988) ed entrava il n°14 Dune Mario (1987); 3. al 26° del secondo tempo, usciva il n° Rega Domenico (1988) ed entrava il n° 16 Gigli Claudio (1987); - Il reclamo è fondato e va accolto; - Considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la società Castel San Pietro è venuta meno, all’obbligo di impegnare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, 4 calciatori giovani, così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - UNO nato dall’1/01/1986 in poi, - DUE nati dall’1/01/1987 in poi, - UNO nato dall’1/01/1988 in poi. Stante la mancata utilizzazione dal 26° minuto del secondo tempo di un calciatore nato dall’1/01/1988; - Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n°1 del 1/07/2006 del Comitato Interregionale e dell’art.12, comma 5 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1) Di accogliere il reclamo; 2) Di comminare alla società Castel San Pietro Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) Di non addebitare la tassa di reclamo.
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