COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 26/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDI NATALINO (dirigente FBC Casteggio Broni) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ F.B.C. CASTEGGIO BRONI PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1039/242pf/SP/ma del 21.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 26/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDI
NATALINO (dirigente FBC Casteggio Broni) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E
DELLA SOCIETA’ F.B.C. CASTEGGIO BRONI PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1039/242pf/SP/ma del 21.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti;
Esaminato il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 21.2.2007 nei confronti
del sig. Riccardi, dirigente della FBC Casteggio Broni per violazione di cui all’art. 1 comma
1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. e della FBC
Casteggio Broni, per violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di
responsabilità oggettiva;
Letta la memoria difensiva depositata in giudizio dai deferiti;
Ascoltati il rappresentante della Procura Federale avv. Giua ed il legale dei soggetti
deferiti;
valutato che il deferimento è motivato dall’assunta richiesta illecita di denaro per lo
svincolo del calciatore Gianluca Carusi;
Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto
l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione della inibizione per anni uno e
mesi sei al Riccardi e dell’ammenda di € 4.000,00 alla Società;
Rilevato che dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente accertato:
che il sig. Massimo Carusi, genitore del calciatore, ha versato alla FBC Casteggio
Broni assegno bancario datato 1.8.2006 dell’importo di € 4.000,00 e che l’assegno è
stato incassato dalla Società il 7 agosto successivo;
che detto assegno è stato consegnato al sig. Natalino Riccardi il quale ha sottoscritto
per ricevuta fotocopia dello stesso;
che il calciatore Gianluca Carusi è stato trasferito dal Casteggio Broni all’A.S. Barona
in data 14.9.2006.
Considerato che questa Commissione non ha trovato conferma nel corso del giudizio di
una connessione tra il versamento della somma di € 4.000,00 da parte del padre del
calciatore alla Società e lo svincolo del calciatore stesso intervenuto ben 38 giorni dopo
l’incasso della stessa somma;
Ritenuto che non trova nemmeno piena conferma la tesi delle donazioni intervenute da
parte del padre del calciatore in favore della Società;
Valutato che il versamento della somma di € 4.000,00 non trova nessuna causale ma per
tale ragione non può essere necessariamente collegata allo svincolo del calciatore;
Rilevato che appare singolare che nella vicenda parte denunciante attiva del
procedimento risulti il padre del calciatore anche se quest’ultimo risulta maggiorenne;
Accertata, comunque, contrariamente a quanto sostenuto dal proprio legale, la
perseguibilità del sig. Natalino Riccardi in quanto dopo aver tenuto comportamenti attivi
(sottoscrizione di ricevuta, rilascio del nulla osta) è stato tesserato dalla Società in qualità
di dirigente;
Accertata la assoluta assenza di prove concrete sia a sostegno dell’accusa come della
difesa,
P.Q.M.
respinge il deferimento e, per l’effetto, dispone l’archiviazione.
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