COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 27/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANI FILIBERTO (Presidente ASD Pisoniano sino al 7.12.2005), AURELI ENZO (Presidente ASD Pisoniano dal 7.12.2005 al 3.7.2006), D’ANTONI ANTONIO (Consigliere ASD Pisoniano), CERRONI MARZIANO (Segretario ASD Pisoniano), POLIZZANO ANDREA (all’epoca dei fatti tesserato ASD Pisoniano ed attualmente per la ASD F.B.C. Calangianus 1905) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1115/197pf/SP/ma del 2.3.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 27/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANI FILIBERTO (Presidente ASD Pisoniano sino al 7.12.2005), AURELI ENZO (Presidente ASD Pisoniano dal 7.12.2005 al 3.7.2006), D’ANTONI ANTONIO (Consigliere ASD Pisoniano), CERRONI MARZIANO (Segretario ASD Pisoniano), POLIZZANO ANDREA (all’epoca dei fatti tesserato ASD Pisoniano ed attualmente per la ASD F.B.C. Calangianus 1905) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1115/197pf/SP/ma del 2.3.2007). La Commissione Disciplinare, letti gli atti; Visto il deferimento disposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Filiberto Luciani, Presidente dell’A.S.D. Pisoniano sino al 7.12.2005, del sig. Enzo Aureli, Presidente dell’A.S.D. Pisoniano dal 7.12.2005 al 3.7.2006, del sig. Antonio D’Antoni, Consigliere dell’A.S.D. Pisoniano del sig. Marziano Cerroni, segretario dell’A.S.D. Pisoniano, del sig. Andrea Polizzano, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Pisoniano ed attualmente per la A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905 e della A.S.D. Pisoniano per rispondere i primi cinque della violazione dei precetti di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 N.O.I.F. e la Società per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva; Letta la memoria difensiva 20.4.2007 depositata dall’A.S.D. Pisoniano e la successiva rettifica del 23.4.2007; Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni due per i dirigenti Luciani, Aureli, D’Antoni e Cerroni, della sanzione della squalifica per anni uno per il calciatore Andrea Polizzano, della sanzione di punti quattro di penalizzazione ed € 10.000,00 di ammenda per l’A.S.D. Pisoniano; Valutato che i fatti contestati risultano pienamente confermati alla luce di un attento esame degli atti depositati in giudizio; Ritenuto, infatti, che, a fronte del contratto depositato datato 8.9.2005 per l’importo di € 5.000,00 lordi, risulta in atti la corresponsione di € 20.300,00 netti sicchè appare comprovata la violazione dell’art. 94 N.O.I.F. sotto due distinti aspetti, quello del raggiungimento di un’intesa tra Società e tesserato che prevede compensi in contrasto con la normativa vigente e quello della corresponsione di compensi superiori rispetto a quelli previsti dal contratto depositato; Rilevato che i soggetti deferiti, ognuno per le proprie competenze, devono essere considerati responsabili per i fatti oggetto del deferimento; Valutato che l’eccezione sollevata dall’A.S.D. Pisoniano in virtù della quale la Procura, dopo aver effettuato il deferimento ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 N.O.I.F. avrebbe concluso chiedendo l’irrogazione di sanzioni modulate in relazione all’art. 7 C.G.S. va accolta essendo in effetti il deferimento intervenuto ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 N.O.I.F. (si precisa al riguardo che la Procura Federale quando non rinvenga nel C.G.S. la violazione di una norma specifica è solita censurare i comportamenti tenuti deferendo ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S.); Ritenuto che in ogni caso tutti i deferiti possano essere sanzionati per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. dovendosi ritenere i comportamenti tenuti dai tesserati in palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; Valutato che, alla luce di quanto sopra precisato appaiono congrue le sanzioni della inibizione per anni uno ai dirigenti Lucani, Aureli, D’Antoni e Cerroni, della squalifica per mesi otto al calciatore Andrea Polizzano, dell’ammenda di € 15.300,00 all’A.S.D. Pisoniano (somma determinata valutando la differenza tra l’importo corrisposto e quello previsto nel contratto depositato), P.Q.M. In accoglimento del deferimento, dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Inibizione per anni uno ai sigg.ri Filiberto Lucani, Enzo Aureli, Antonio D’Antoni e Marziano Cerroni ; squalifica per mesi otto al calciatore Andrea Polizzano; ammenda di € 15,300,00 all’ASD Pisoniano.
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