COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: VILELLA VITO (Presidente S.S. Romulea) PER VIOLAZIONE ARTT. 43 COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 NONCHE’ ART. 34 COMMA 3 LETT. A) E B) DELLE N.O.I.F.; MASCIA PIETRO (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 fino al 23.9.2004), GARBERINI GABRIELE (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 dal 24.9.2004 all’8.11.2004), PELACCI GIOVANNI (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 dal 9.11.2004 al 20.3.2005), CONTI VINCENZO (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 dal 21.3.2005 in poi) PER VIOLAZIONE ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 4 DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO S.r.l. E S.S. ROMULEA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 11.1012 dell’8.2.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: VILELLA VITO (Presidente S.S. Romulea) PER VIOLAZIONE ARTT. 43 COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 NONCHE’ ART. 34 COMMA 3 LETT. A) E B) DELLE N.O.I.F.; MASCIA PIETRO (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 fino al 23.9.2004), GARBERINI GABRIELE (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 dal 24.9.2004 all’8.11.2004), PELACCI GIOVANNI (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 dal 9.11.2004 al 20.3.2005), CONTI VINCENZO (Presidente S.S. Tivoli Calcio 1919 Srl stagione sportiva 2004/2005 dal 21.3.2005 in poi) PER VIOLAZIONE ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 4 DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO S.r.l. E S.S. ROMULEA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 11.1012 dell’8.2.2007). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il Presidente ed il Segretario Generale della S.S. Romulea, dato atto che nessuno è comparso per gli altri deferiti, ritualmente convocati, osserva; - Il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per la violazione dell’art. 43 comma 6 della NOIF in relazione alla partecipazione a gare ufficiali del calciatore De Santis Fabio, pur se privo della documentazione medica attestante l’idoneità all’attività agonistica. - Dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini è emerso che all’inizio della stagione sportiva 2005-2006 il De Santis è stato tesserato della S.S. Romulea proveniente dal Tivoli. Il calciatore ed i dirigenti del Tivoli hanno dichiarato ai dirigenti dalla Romulea di essere in possesso della prescritta certificazione medica, ma dopo aver tergiversato hanno sostenuto di averla smarrita. La Romulea ha utilizzato per due gare il calciatore senza verificare l’effettiva esistenza di tale certificazione. Il 15/10/05, poiché ancora non era stata prodotta la documentazione medica, aveva preferito svincolare il De Santis. Successivamente il calciatore veniva nuovamente tesserato dal Tivoli squadra con la quale disputava altre due gare. In seguito, stante l’assenza della certificazione medica, il De Santis non veniva ammesso a disputare altre gare. - Appare quindi certo che il calciatore De Santis ha disputato due gare con la Romulea, senza essere in possesso della necessaria certificazione medica. E’ altrettanto certo che il Tivoli non conservava ai suoi atti la documentazione medica del De Santis. L’art. 43 comma 4 delle NOIF prevede che le certificazioni mediche di idoneità sono tenute agli atti della società ed aggiornate a cura del medico sociale. Inoltre l’art. 43 comma 5 delle N.O.I.F. prevede che le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione medica. - Pertanto tutti i deferiti sono responsabili delle violazioni contestate. Diverso però appare il grado di responsabilità in quanto il Vilella e la S.S. Romulea hanno eccepito una buona fede che se non esclude del tutto la loro colpa, ne limita la gravità. Al contrario il Tivoli non poteva ignorare l’assenza della certificazione medica che avrebbe dovuto custodire ed aggiornare. Il Tivoli ha invece omesso di conservare tale documentazione come previsto dall’art. 43 comma 4 NOIF, traendo in errore la Romulea. - Sanzione congrua appare quindi quella di mesi tre di inibizione per il Vilella ed € 500,00 di ammenda per la Romulea. I quattro Presidenti del Tivoli che si sono succeduti nella stagione 2005 – 2006 devono essere inibiti per mesi nove ed il Tivoli, per responsabilità diretta, merita una sanzione di € 1.000,00 di ammenda. - Inoltre copia degli atti deve essere inviata alla Procura in quanto dalla relazione dell’Ufficio indagini emerge che il calciatore De Santis Fabio, privo della certificazione medica, è stato utilizzato per due gare dal Tivoli dopo il 15.10.2005 allorchè la Romulea lo svincolò per la mancanza della documentazione, ma tale condotta non costituisce oggetto del presente procedimento non essendo stata ritualmente contestata. P.Q.M. Accoglie il deferimento e condanna i deferiti alle seguenti sanzioni: Vilella Vito mesi tre di inibizione, S.S. Romulea € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, Mascia Pietro, Garberini Gabriele, Pelacci Giovanni e Conti Vincenzo mesi nove di inibizione, S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura per le ragioni di cui in narrativa.
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