COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (reclamo calciatore Stefano Nicoletti) (nota n. 37/CAE/2006/07 del 7.3.2007). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (reclamo calciatore Massimo D’Aprile) (nota n. 38 CAE/2006/07 del 7.3.2007). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (reclamo calciatore Roberto Ragone) (nota n. 41/Cae 2006/07 del 7.3.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (reclamo calciatore Stefano Nicoletti) (nota n. 37/CAE/2006/07 del 7.3.2007). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (reclamo calciatore Massimo D’Aprile) (nota n. 38 CAE/2006/07 del 7.3.2007). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (reclamo calciatore Roberto Ragone) (nota n. 41/Cae 2006/07 del 7.3.2007). La Commissione Disciplinare, La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., con atti n. 37/CAE, 38/CAE e 41/CAE 2006/07 del 07.03.2007, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare la Società Nuova Avezzano Calcio S.r.l. per violazione dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. in ragione del mancato deposito degli accordi economici stipulati dalla suddetta Società, rispettivamente con i calciatori Stefano Nicoletti, Massimo D’Aprile, Roberto Ragone. A fronte delle richiamate contestazioni, la Società Avezzano Calcio S.r.l. ha depositato una memoria difensiva in cui ha evidenziato che i calciatori sopra menzionati hanno percepito quanto concordato, corredando le suddette controdeduzioni difensive della relativa documentazione di riscontro (certificazione dei redditi corrisposti per l’anno 2005 a ciascun calciatore, stralcio del mod. 770 con i dati di riferimento, distinta degli assegni versati al singolo calciatore per l’anno 2006). Nessuno è comparso all’odierna udienza. Tanto premesso, considerata l’identità della questione sottoposta alla cognizione di questa Commissione e la connessione soggettiva dei procedimenti, fatta palese dall’imputabilità degli addebiti in contestazione ad un unico soggetto, la Società Nuova Avezzano Calcio S.r.l., s’impone la riunione e la trattazione congiunta dei procedimenti medesimi. Quanto al merito, non può essere revocata in dubbio la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, risultando pacifica la condotta omissiva per cui vi è deferimento, peraltro nemmeno contestata dalla Società. Né appaiono conferenti le deduzioni difensive in ordine all’effettiva corresponsione ai calciatori Ragone, Nicoletti e D’Aprile dei compensi pattuiti, attesa la natura formale dell’obbligo imposto dalla normativa di settore, la cui violazione vale, di per sé, ad integrare gli estremi dell’illecito in argomento, tanto più che la censurata condotta omissiva nello stretto costrutto giuridico difensivo, non appare giustificabile in relazione ad eventi fortuiti o di forza maggiore, idonei ad escludere in radice la colpa della suddetta Società. Cionondimeno non può essere obliterata, in ossequio al principio di proporzionalità, la suddetta offensività della accertata infrazione, proprio a cagione della condotta complessivamente tenuta dalla Società deferita. Appare, pertanto, equo comminare alla stessa l’ammenda di € 500,00 per ciascun episodio in contestazione, dunque, complessivamente la somma di € 1.500,00, P.Q.M. Dispone la riunione dei procedimenti nn. 213, 214 e 215. In accoglimento del deferimento, applica nei confronti della Società Nuova Avezzano Calcio S.r.l. l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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