COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVERNI ALBERTO (Presidente Fano Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ FANO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1337/446pf/SP/ma del 23.3.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVERNI ALBERTO (Presidente Fano Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ FANO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1337/446pf/SP/ma del 23.3.2007). La Commissione Disciplinare, visto l’atto del deferimento di cui in epigrafe; letti gli atti e, specificatamente, la missiva citata nel deferimento; ascoltato l’intervento del Procuratore Federale avv. Alessandro Avagliano e le sue conclusioni con la richiesta di affermazione di responsabilità e le sanzioni dell’inibizione per gg. 20 al Presidente della Società e € 500,00 di ammenda per la Società Fano Calcio S.r.l.; ascoltato il difensore del Fano; ritenuto che la lettera di cui sopra è da ritenersi pubblica poiché indirizzata a più soggetti, anche se sempre interni alla F.I.G.C., pur con ruoli diversi; ritenute le affermazioni in essa riportate lesive della reputazione degli Organi federali, seppur non particolarmente gravi; visto l’art.3, commi 1 e 14 e l’art. 14 del C.G.S., P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al Presidente del Fano Calcio S.r.l., sig. Caverni Alberto la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società Fano Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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