COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CAROTENUTO PASQUALE (attualmente tesserato A.S.D. Caserta Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1559/158pf/SP/ma del 13.4.2007)

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CAROTENUTO PASQUALE (attualmente tesserato A.S.D. Caserta Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1559/158pf/SP/ma del 13.4.2007) La Commissione Disciplinare, letto il deferimento della Procura Federale disposto nei confronti del calciatore Pasquale Carotenuto per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.. ascoltati il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano ed il difensore del deferito. Rilevato che al Carotenuto, calciatore tesserato per l’A.S.D. Caserta Calcio, è stata contestata la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in quanto, nel corso di conversazione telefonica del 9.10.2006 con l’addetto stampa della L.N.D., che gli chiedeva notizie in merito alla presenza del calciatore al raduno della Nazionale di Beach Soccer per la quale il calciatore era stato convocato, quest’ultimo gli urlava ad alta voce espressioni irriguardose e non corrette. Considerato che tali espressioni erano formulate con tono alto, tanto da essere sentite anche da persone che erano vicine all’addetto stampa e che le confermavano. Rilevato, altresì, che il Carotenuto, nel chiudere la conversazione, chiedeva di essere richiamarlo sul cellulare al cui numero però rispondeva non il Carotenuto bensì il fratello del calciatore, che rivolgeva espressioni minacciose. Preso atto che la Procura ha concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo l’irrogazione della squalifica per mesi uno. Preso atto, altresì che il difensore del calciatore ha giustificato il comportamento tenuto dallo stesso evidenziando l’attività dilettantistica la tenuità delle espressioni usate per via telefonica (di cui peraltro non ha smentito il contenuto), la non imputabilità del comportamento tenuto dal fratello del calciatore. Ritenuto che il comportamento tenuto in via telefonica dal calciatore nei confronti di soggetto federale va sicuramente considerato come contrario ai principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Pasquale Carotenuto la squalifica per giorni sette.
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