COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 211 del 28/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO PER VIOLAZIONE ART. 9 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 2106/35pf/SP/ma del 5.6.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 211 del 28/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO PER VIOLAZIONE ART. 9 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 2106/35pf/SP/ma del 5.6.2007). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento e la memoria difensiva fatta pervenire dalla Società deferita, udito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00, osserva; Il Procuratore federale ha deferito l’U.S. Bitonto per responsabilità oggettiva per la condotta tenuta da Gaetano Naglieri, persona addetta al servizio della Società in qualità di magazziniere, nel corso della gara Bitonto/Grottaglie del 19.02.2006. La Società deferita, nella sua memoria difensiva, ammette che il Naglieri, nell’occasione, svolgeva funzioni di magazziniere tanto che era stato inserito nell’elenco degli ammessi al recinto di giuoco riconosciuti dall’arbitro ma non compresi nella distinta. Sostiene però che il Naglieri sarebbe stato gravemente provocato dall’allenatore del Grottaglie e mette in risalto l’impegno dei dirigenti della Società per evitare ulteriori e più gravi incidenti. Dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini è risultato però che il magazziniere del Bitonto ha aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente l’allenatore in seconda del Grottaglie. Tale condotta è proseguita per un lasso apprezzabile di tempo ed ha provocato la reazione di alcuni tifosi che hanno cercato di penetrare nel campo di giuoco. Di tale comportamento, confermato dagli atti e non confutato dalla Società con alcun mezzo di prova, risponde l’U.S. Bitonto ai sensi dell’art. 9 comma 1 del C.G.S.. Infatti il Naglieri, non tesserato, era non solo un addetto ai servizi della Società ma era stato addirittura autorizzato ad accedere al recinto di giuoco in quanto magazziniere. Pertanto il Bitonto merita una sanzione adeguata alla gravità dei fatti. In ragione dell’atto di violenza posto in essere dal Naglieri nei confronti dell’allenatore del Grottaglie e del rischio concretamente corso di più gravi incidenti causati dalla descritta irresponsabile condotta, la richiesta della Procura Federale merita pieno accoglimento ed il Bitonto va condannato all’ammenda di € 4.000,00, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge all’U.S. Bitonto l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).
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