• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 18/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MALATESTA
ANTONIO (Presidente U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.;
SPAGNUOLO ARTURO (già D.S. Pro Ebolitana, inibito per anni cinque) PER
VIOLAZIONE ART 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 E DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; PRIOLO FERNANDO PAOLO (D.G. U.S. Bojano) E
ANSELMO DARIO (calciatore U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
C.G.S.; FABRIZIO FELICE (V. Presidente U.S. Bojano); NDIAYE MOHAMED SALIOU
E CALVELLO RAFFAELE (calciatori U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1121/510pf/SP/ma del 2.3.2007)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 18/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MALATESTA
ANTONIO (Presidente U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.;
SPAGNUOLO ARTURO (già D.S. Pro Ebolitana, inibito per anni cinque) PER
VIOLAZIONE ART 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 E DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; PRIOLO FERNANDO PAOLO (D.G. U.S. Bojano) E
ANSELMO DARIO (calciatore U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
C.G.S.; FABRIZIO FELICE (V. Presidente U.S. Bojano); NDIAYE MOHAMED SALIOU
E CALVELLO RAFFAELE (calciatori U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1121/510pf/SP/ma del 2.3.2007)
La Commissione Disciplinare,
visto il deferimento, esaminati gli atti, stralciata in via preliminare la posizione del deferito
Arturo Spagnuolo essendo state rilevate l’omessa comunicazione del deferimento e
dell’avviso dell’odierna udienza ;
lette le memorie difensive depositate in atti dalla A.S.D. Bojano, dallo Spagnuolo dal
Ndiaye e dal Calvello;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha
concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta delle seguenti
sanzioni: anni uno di inibizione per il sig. Antonio Malatesta, ammenda di € 1.000,00 per
la A.S.D. Bojano, mesi sei di inibizione per il sig. Fernando Paolo Priolo, mesi due di
squalifica per il sig. Dario Anselmo, mesi sei di inibizione per il sig. Felice Fabrizio, mesi
uno di squalifica per i calciatori Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello,
ascoltato altresì il difensore dei sigg. Spagnuolo, Ndiaye e Calvello, osserva:
La Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per le violazioni a ciascuno
contestate in relazione alla utilizzazione quale direttore sportivo della U.S. Bojano del
sig. Vincenzo Spagnuolo, nonostante quest’ultimo fosse stato inibito per anni cinque
con decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, confermata
dalla C.A.F. il 04.06.2003;
Questa Commissione ritiene, in via preliminare, infondate le eccezioni relative alla
regolare notificazione del deferimento sollevate dai deferiti Calvello e Ndiaye in quanto
dalla documentazione acquisita presso Poste Italiane le raccomandate sono state
regolarmente consegnate ai destinatari;
Risulta, inoltre, pienamente provata la responsabilità di tutti i deferiti nei limiti di seguito
esposti. Il Malatesta, Presidente del A.S.D. Bojano, ha ammesso di aver utilizzato lo
Spagnuolo quale Direttore Sportivo per due anni nelle stagioni sportive 2004-2005 e
2005-2006 (cfr. dichiarazioni rilasciate il 20.04.2006 all’Ufficio Indagini) nonostante
che quest’ultimo fosse inibito. Risulta pertanto confermata la violazione contestata
oltre la responsabilità diretta della Società Bojano ai sensi dell’art. 2 comma 4 del
C.G.S.;
Da un’attenta lettura degli atti risulta altresì confermato che le dichiarazioni rese
all’Ufficio Indagini da parte dei sigg. Fernando Paolo Priolo e Dario Anselmo non
appaiono veritiere. Le stesse si pongono infatti in aperto contrasto con quelle in atti
rese dal sig. Antonio Malatesta, dal sig. Sergio La Cava, dal sig. Leonardo Belotti, dal
sig. Alessandro Spanò e dal sig. Salvatore Vitello. Tale condotta configura certamente
la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.;
Per quanto attiene il deferimento dei sigg. Felice Fabrizio, Mohamed Saliou Ndiaye e
Raffaele Calvello per omessa ingiustificata comparizione dinanzi all’Ufficio Indagini,
effettivamente dalla documentazione prodotta dal difensore di Calvello e Ndiaye è
emerso che i due deferiti, al momento della convocazione, avevano un legittimo
impedimento costituito per il Calvello da un ricovero in clinica e per il Ndiaye dalla sua
assenza dall’Italia (si trovava in Senegal). Pertanto a carico dei due deferiti può essere
ascritta solo la negligenza costituita dalla mancata comunicazione agli inquirenti del
legittimo impedimento. Al contrario il Fabrizio non ha fornito alcuna giustificazione per
la mancata presentazione e ciò integra certamente la violazione dell’art. 1 comma 3 del
C.G.S.;
Alla luce delle considerazioni sopra esposte sanzioni congrue appaiono essere quelle
meglio precisate in dispositivo,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: anni uno di inibizione al sig.
Antonio Malatesta; € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda alla Società A.S.D. Bojano; mesi
sei di inibizione al sig. Fernando Paolo Priolo; quattro giornate di squalifica al calciatore
Anselmo Dario; mesi tre di inibizione al sig. Felice Fabrizio; ammonizione ai calciatori
Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello.
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Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MALATESTA
ANTONIO (Presidente U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.;
SPAGNUOLO ARTURO (già D.S. Pro Ebolitana, inibito per anni cinque) PER
VIOLAZIONE ART 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 E DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; PRIOLO FERNANDO PAOLO (D.G. U.S. Bojano) E
ANSELMO DARIO (calciatore U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
C.G.S.; FABRIZIO FELICE (V. Presidente U.S. Bojano); NDIAYE MOHAMED SALIOU
E CALVELLO RAFFAELE (calciatori U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1121/510pf/SP/ma del 2.3.2007)"