LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 252/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA CELANO OLIMPIA – POTENZA DEL 29 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ POTENZA

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 252/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA CELANO OLIMPIA - POTENZA DEL 29 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ POTENZA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo inoltrato nei termini nella giornata del 30.4.2007, in ordine alla regolarità della gara, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che la società Potenza lamenta asseriti atti anche di intimidazioni e minacce da parte di tesserati della società Celano O. a danno sia della terna arbitrale che di tesserati della società Potenza in corso della gara in oggetto: - che a parere della ricorrente, tali atti avrebbero pesantemente condizionato il regolare svolgimento della gara stessa; pertanto, richiede di infliggere alla società Celano O. la sanzione sportiva della perdita della gara, o in subordine la ripetizione dell’incontro; - che dai rapporti di gara dell’arbitro e degli assistenti arbitrali vengono segnalati irregolari comportamenti dei tesserati della società Celano O., già valutati da questo Giudice Sportivo e sanzionati con provvedimenti di cui al Com. Uff. n. 250/C del 30.4.2007; - che come si evince dagli atti ufficiali e dai conseguenti provvedimenti non si ravvisa alcun elemento che possa indurre a ritenere verosimile l’assunta influenza degli stessi sul regolare svolgimento della gara; considerato, inoltre, il fondamentale principio normativo che attribuisce ai soli atti ufficiali di gara il valore di piena prova circa i fatti che si verificano nello svolgimento delle gare; - che a norma dell’art. 24 C.G.S. il Giudice Sportivo non ha capacità di interventi su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Potenza confermando il risultato della gara acquisito in campo (Celano O. 1 – Potenza 0). - La tassa va addebitata.
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