LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.263/C DEL 10 MAGGIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA CAVESE – TERNANA DELL’11 FEBBRAIO 2007 E RECLAMO SOCIETA’ TERNANA (COM. UFF. N. 163/C DEL 13/2/2007)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.263/C
DEL 10 MAGGIO 2007
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA CAVESE - TERNANA DELL’11 FEBBRAIO 2007 E RECLAMO SOCIETA’
TERNANA (COM. UFF. N. 163/C DEL 13/2/2007)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Ternana in ordine alla regolarità
della gara in oggetto;
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza;
o s s e r v a
- che la società Ternana ha presentato nei termini reclamo lamentando “continue
aggressioni ai calciatori della Ternana ed una aggressione all’arbitro alla fine del
primo tempo” imputabili direttamente e/o oggettivamente alla società Cavese e tali da
avere impedito il regolare svolgimento della gara, richiedendo pertanto la sanzione
della perdita della gara a carico della Cavese con attribuzione di 3 punti in classifica
alla società Ternana;
- che a seguito di tale reclamo, nulla potendosi rilevare in proposito nei primi rapporti di
gara, sono stati richiesti supplementi di rapporto al Direttore di Gara, al Commissario
di Campo ed all’Ufficio Indagini;
- che il Direttore di Gara in data 23/2/2007 ed il Commissario di Campo in data
26/2/2007 hanno fatto pervenire i relativi rapporti supplementari, mentre le
conclusioni dell’Ufficio Indagini sono pervenute in data 9/5/2007;
- che dalle risultanze dei predetti atti ufficiali non si rilevano elementi tali da far ritenere
attendibile la ricostruzione dei fatti ipotizzata dalla società reclamante;
- che in applicazione del generale principio della fede privilegiata degli atti ufficiali, e
della competenza di questo organo ad assumere decisioni solo in base alle risultanze
dei predetti atti, deve ritenersi che lo svolgimento della gara in oggetto sia stato
regolare, mentre per quanto riguarda i comportamenti non regolamentari attribuibili a
tesserati quali emergenti dalla relazione dell’Ufficio Indagini gli stessi verranno
valutati dagli organi competenti
Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società Ternana, confermando il
risultato della gara acquisito in campo (Cavese 2 - Ternana 1);
- la tassa va addebitata.
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