LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ANGELO PAGLIACCETTI E CALCIATORE MARTINO CIMINA’ (C.U. N.192/C DEL 13/3/2007 GARA GIULIANOVA-GALLIPOLI DELL’11 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.210/C
DEL 28 MARZO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ANGELO
PAGLIACCETTI E CALCIATORE MARTINO CIMINA’ (C.U. N.192/C DEL
13/3/2007 GARA GIULIANOVA-GALLIPOLI DELL’11 MARZO 2007).
Con atto in data 13/3/2007 la società Giulianova Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha dato corso al preannunciato
gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Giulianova Calcio
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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