LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GUIDO UGOLOTTI E CALCIATORE DIAGOURAGA MAHAMET (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA CAVESE-SAMBENEDETTESE DEL 18 MARZO 2007) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.210/C
DEL 28 MARZO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GUIDO UGOLOTTI
E CALCIATORE DIAGOURAGA MAHAMET (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007
GARA CAVESE-SAMBENEDETTESE DEL 18 MARZO 2007) CON
PROCEDURA D’URGENZA.
La società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. ha proposto rituale reclamo
avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato ai propri tesserati,
allenatore Guido Ugolotti e calciatore Diagouraga Mahamet, la squalifica per
due gare effettive per avere – in occasione della gara disputatasi il 18/3/2007
fra essa reclamante nella circostanza società ospitata e la Cavese –
rispettivamente tenuto: il primo “comportamento offensivo verso la terna
arbitrale durante la gara“ (venendo per tale ragione allontanato); il secondo
“comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”.
A motivo degli interposti reclami la reclamante:
- nega che nella circostanza l’allenatore sig. Ugolotti abbia proferito le
espressioni di cui gli viene fatto debito, ed a suffragio di tale negazione offre
l’allegata dichiarazione “pro veritate” resa dal sig. Nazzareno Marchionni,
nell’occasione dirigente accompagnatore della squadra;
- afferma di ritenere “del tutto improbabile”, per più argomentate ragioni, che il
calciatore possa essersi espresso come contestatogli;
- esprime, con riferimento ad entrambi i propri tesserati, l’avviso che in ogni
caso la “frase” incriminata “non appare tanto lesiva ed indecorosa da meritare
la punizione comminata”.
Per i suddetti motivi chiede che gli impugnati provvedimenti, ritenuti
ingiusti, vengano revocati o, in subordine, ridimensionati nell’entità delle
sanzioni irrogate.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato
che le risultanze dei documenti ufficiali – fonte, per gli Organi di Giustizia
Sportiva, di prova privilegiata non vincibile attraverso deposizioni testimoniali
non ammesse dal C.G.S. – non confortano i motivi di doglianza della
reclamante, considerato il tono inequivocamente offensivo delle espressioni
rivolte dagli incolpati agli Ufficiali di gara, ritiene le decisioni impugnate
meritevoli di conferma, risultando immuni da vizi per quanto attiene sia il titolo
di incolpazione, sia la corretta graduazione delle sanzioni.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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