LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA OLBIA-BASSANO VIRTUS DELL’11 MARZO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA OLBIA-BASSANO VIRTUS DELL’11 MARZO 2007). Con atto in data 15/3/2007 la società Olbia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta, con fax datato 21/3/2007, ha rinunciato al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Olbia Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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