LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA OLBIA-BASSANO VIRTUS DELL’11 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.210/C
DEL 28 MARZO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00
EURO (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA OLBIA-BASSANO VIRTUS DELL’11
MARZO 2007).
Con atto in data 15/3/2007 la società Olbia Calcio S.r.l. ha preannunciato
reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta, con fax datato 21/3/2007, ha rinunciato al
gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Olbia Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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