LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CLAUDIO ZAMINGA (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA VAL DI SANGRO-VIGOR LAMEZIA DELL’11 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.210/C
DEL 28 MARZO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE CLAUDIO ZAMINGA (C.U. N.193/C DEL
13/3/2007 GARA VAL DI SANGRO-VIGOR LAMEZIA DELL’11 MARZO 2007).
La società Vigor Lamezia S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Claudio Zaminga la squalifica per tre gare
effettive per “comportamento gravemente scorretto e provocatorio verso il
pubblico locale.”
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato, assumendo che nella specie il calciatore,
precedentemente ripetutamente insultato dai cori dei tifosi avversari, dopo
aver ottenuto il pareggio sarebbe esploso in “un gesto liberatorio, andando ad
esultare alla Tardelli sotto al settore dal quale era stato fino a quel momento
tartassato, senza effettuare nessun gesto provocatorio o volgare”.
Esclude, inoltre, la ricorrente che il giocatore abbia pronunciato frasi
insultanti nei confronti dei tifosi avversari e, comunque, che l’assistente arbitro
abbia potuto cogliere dette frasi.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che il rapporto
dell’assistente arbitro, avente fede privilegiata, dipinga chiaramente quale
scorretto e provocatorio l’atteggiamento del calciatore Zaminga.
Si legge, infatti, nel citato atto che il predetto, dopo la segnatura della
rete da parte della propria squadra, correva verso il settore destinato ai tifosi
locali, “gridando a più riprese “bastardi” e compiendo gesti irrisori e
provocatori verso gli stessi.”
Orbene non vi è chi non veda che il correre verso gli spalti dei tifosi
avversari, insultando (“bastardi”) i tifosi stessi e compiendo gesti “irrisori e
provocatori” costituisca un comportamento assolutamente antisportivo ed
inaccettabile, oggettivamente idoneo a provocare reazioni, (che per fortuna
nella specie non si sono verificate), come tale sanzionabile con la pena
correttamente applicata dal Giudice Sportivo.
Deve pertanto ritenersi che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata
al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come antisportivo,
gravemente provocatorio ed offensivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Vigor Lamezia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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