LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PASQUALE VISCONTI (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA TERNANA-MANFREDONIA DEL 18 MARZO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PASQUALE VISCONTI (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA TERNANA-MANFREDONIA DEL 18 MARZO 2007). Con atto in data 21/3/2007 la società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta con fax datato 22/3/2007 ha rinunciato al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it