LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PASQUALE VISCONTI (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA TERNANA-MANFREDONIA DEL 18 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.220/C
DEL 4 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PASQUALE
VISCONTI (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA TERNANA-MANFREDONIA
DEL 18 MARZO 2007).
Con atto in data 21/3/2007 la società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta con fax datato 22/3/2007 ha rinunciato al
gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società S.S. Manfredonia
Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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