LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.251/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIETRO CLEMENTE (C.U. N.234/C DEL 17/4/2007 GARA CELANO O.-BENEVENTO DEL 15 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.251/C
DEL 2 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIETRO CLEMENTE (C.U. N.234/C DEL
17/4/2007 GARA CELANO O.-BENEVENTO DEL 15 APRILE 2007).
La Società Benevento Calcio S.p.a. interpone reclamo avverso la
decisione con cui il Giudice Sportivo (C.U. nr 234/C del 17/4/2007) ha
comminato nei confronti del proprio tesserato Clemente Pietro la squalifica
per tre giornate di gara, per fatti relativi alla gara Celano–Benevento del
15/4/2007, valevole per il Campionato di Serie C/2 2006/2007 – Girone C.
Nelle proprie memorie difensive la società in sintesi rappresenta che:
la sanzione sarebbe eccessiva atteso che il fatto sarebbe avvenuto in azione
di gioco mentre il Clemente ed il proprio avversario contendevano un pallone
alto;
che il danno riportato dal calciatore colpito sarebbe stato di minima rilevanza;
esiste un recente precedente giurisprudenziale della stessa Commissione
Disciplinare che per una situazione sostanzialmente simile avrebbe
determinato una sanzione assai più lieve.
La società richiede pertanto la riduzione della sanzione stessa ad una
sola giornata ovvero, ne sia gradata, a due.
Alla riunione odierna sono presenti per il Benevento l’avv. Eduardo
Chiacchio e lo stesso calciatore.
Nel proprio intervento il legale si rifà alle memorie difensive,
evidenziando in particolare che la sproporzione sia insita nel fatto che, pur nel
contrasto di gioco, non si trovi nel referto dell’arbitro e nel provvedimento del
Giudice Sportivo alcun riferimento al gioco violento.
Quanto al precedente caso Basilico del 6/12/2006 di questa
Commissione, la chiara analogia tra le due fattispecie e l’importante principio
nella circostanza affermato, farebbero certamente propendere per una
sanzione meno severa.
Si insiste dunque nella riduzione della squalifica ad una sola giornata o in
subordine a due.
Orbene questa Commissione Disciplinare non ritiene di poter accogliere
le tesi difensive.
Il dato essenziale che si trae dagli atti ufficiali di gara è che infatti l’arbitro
ha colto e focalizzato nel gesto del Clemente bensì il desiderio di contendere
un pallone ma anche la intenzionalità della gomitata, e questo evidentemente
per la veemenza e la determinazione con cui lo stesso Clemente ha ritenuto
di portarla.
In tale comportamento intenzionale, pur finalizzato alla conquista della sfera e
senza considerare i danni fisici prodotti dalla gomitata, ritiene questa
Commissione che sia insito il concetto stesso di violenza.
Quanto al proposto parallelismo con la sentenza Basilico, esso non appare
del tutto appropriato.
Ciò che differenzia in maniera determinante le due fattispecie è infatti che nel
caso in esame si faccia espresso riferimento alla intenzionalità; questo
elemento non solo non si riscontra nel caso Basilico, ma la Commissione nel
proprio dispositivo lo ha chiaramente escluso laddove affermava “… senza
intenzione di colpire e senza violenza … “ .
Le due fattispecie sono dunque da ritenere difformi e le relative sanzioni
debbono essere differenziate.
Per quanto sopra detto appare appropriata la squalifica inflitta dal
Giudice Sportivo che ha correttamente applicato la sanzione di cui all’art.14-2
bis lettera b del C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo società Benevento Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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