LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.251/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIETRO CLEMENTE (C.U. N.234/C DEL 17/4/2007 GARA CELANO O.-BENEVENTO DEL 15 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.251/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIETRO CLEMENTE (C.U. N.234/C DEL 17/4/2007 GARA CELANO O.-BENEVENTO DEL 15 APRILE 2007). La Società Benevento Calcio S.p.a. interpone reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo (C.U. nr 234/C del 17/4/2007) ha comminato nei confronti del proprio tesserato Clemente Pietro la squalifica per tre giornate di gara, per fatti relativi alla gara Celano–Benevento del 15/4/2007, valevole per il Campionato di Serie C/2 2006/2007 – Girone C. Nelle proprie memorie difensive la società in sintesi rappresenta che: la sanzione sarebbe eccessiva atteso che il fatto sarebbe avvenuto in azione di gioco mentre il Clemente ed il proprio avversario contendevano un pallone alto; che il danno riportato dal calciatore colpito sarebbe stato di minima rilevanza; esiste un recente precedente giurisprudenziale della stessa Commissione Disciplinare che per una situazione sostanzialmente simile avrebbe determinato una sanzione assai più lieve. La società richiede pertanto la riduzione della sanzione stessa ad una sola giornata ovvero, ne sia gradata, a due. Alla riunione odierna sono presenti per il Benevento l’avv. Eduardo Chiacchio e lo stesso calciatore. Nel proprio intervento il legale si rifà alle memorie difensive, evidenziando in particolare che la sproporzione sia insita nel fatto che, pur nel contrasto di gioco, non si trovi nel referto dell’arbitro e nel provvedimento del Giudice Sportivo alcun riferimento al gioco violento. Quanto al precedente caso Basilico del 6/12/2006 di questa Commissione, la chiara analogia tra le due fattispecie e l’importante principio nella circostanza affermato, farebbero certamente propendere per una sanzione meno severa. Si insiste dunque nella riduzione della squalifica ad una sola giornata o in subordine a due. Orbene questa Commissione Disciplinare non ritiene di poter accogliere le tesi difensive. Il dato essenziale che si trae dagli atti ufficiali di gara è che infatti l’arbitro ha colto e focalizzato nel gesto del Clemente bensì il desiderio di contendere un pallone ma anche la intenzionalità della gomitata, e questo evidentemente per la veemenza e la determinazione con cui lo stesso Clemente ha ritenuto di portarla. In tale comportamento intenzionale, pur finalizzato alla conquista della sfera e senza considerare i danni fisici prodotti dalla gomitata, ritiene questa Commissione che sia insito il concetto stesso di violenza. Quanto al proposto parallelismo con la sentenza Basilico, esso non appare del tutto appropriato. Ciò che differenzia in maniera determinante le due fattispecie è infatti che nel caso in esame si faccia espresso riferimento alla intenzionalità; questo elemento non solo non si riscontra nel caso Basilico, ma la Commissione nel proprio dispositivo lo ha chiaramente escluso laddove affermava “… senza intenzione di colpire e senza violenza … “ . Le due fattispecie sono dunque da ritenere difformi e le relative sanzioni debbono essere differenziate. Per quanto sopra detto appare appropriata la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo che ha correttamente applicato la sanzione di cui all’art.14-2 bis lettera b del C.G.S.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo società Benevento Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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