LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.255/C DEL 4 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.252/C DEL 2/5/2007 GARA CELANO-POTENZA DEL 29 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.255/C DEL 4 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.252/C DEL 2/5/2007 GARA CELANO-POTENZA DEL 29 APRILE 2007). All’esito della gara Celano-Potenza, giocata il 29/4/2007 con il risultato di 1 a 0 a vantaggio della squadra di casa, la compagine ospite ha proposto immediato reclamo per conseguire, accertata l’irregolarità del suo svolgimento, l’annullamento del risultato acquisito sul campo con assegnazione della vittoria alla società A.S. Calcio Potenza S.r.l. ovvero, in subordine, la ripetizione della gara. Ha sostenuto la reclamante che, annullata una porta segnata dal Celano per la segnalazione di un fuorigioco da parte di un assistente arbitrale, questi fu fatto oggetto di una vibrata protesta non solo verbale da parte di calciatori e dirigenti di quella società che, alzatisi dalla panchina, lo avrebbero spintonato costringendolo a rifugiarsi sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi dal quale avrebbe fatto rientro sul terreno di giuoco dopo cinque minuti accompagnato dalle forze dell’ordine e dal direttore di gara che, espulso l’allenatore ed un dirigente, non ha assunto alcun provvedimento nei confronti dei calciatori protagonisti dell’episodio. Tanto sarebbe conseguenza delle pesanti minacce, anche con armi bianche, più volte ricevute dalla terna arbitrale prima dell’inizio della gara, durante lo svolgimento della stessa ed anche in occasione dell’intervallo con l’inevitabile conseguenza che l’arbitro non ha potuto gestire la partita con la serenità necessaria per provvedere alla sua sospensione, all’inversione degli assistenti e ad allungare adeguatamente i tempi di recupero. Con la delibera indicata in oggetto il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo rilevando che dagli atti ufficiali, fonte di piena prova per quanto accaduto durante la gara, non sono evincibili fatti che possano indurre a ritenere irregolare lo svolgimento della partita. Avverso questa delibera ha proposto reclamo la società lucana ribadendo in sostanza, seppur con toni più aspri, i motivi e le conclusioni già rassegnate in primo grado, offrendo a suffragio la prova televisiva degli accadimenti. Si è costituita in giudizio con propria memoria la società Celano O. contestando integralmente le proposizioni difensive dedotte dalla società Potenza. All’odierno dibattimento nessuno è comparso. Serve preliminarmente sottolineare che, ai sensi della norma dell’art. 31 lettere C, C1, C2 del C.G.S., i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della partita si svolgono sulla scorta dei rapporti e supplementi degli ufficiali di gara o della F.I.G.C., della Lega ecc. ovvero quando, come nella specie, essi siano proposti ad iniziativa di una società anche in base alle deduzioni ed eventuali controdeduzioni formulate dalle parti. Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità della visione di filmati, utilizzabili in tutt’altre circostanze. Merita adesso esaminare il contenuto del rapporto stilato dal direttore di gara - nel quale sono trascritti episodi, già sanzionati dal Giudice Sportivo del tutto insignificanti ai fini della decisione - e dell’assistente arbitrale che ha rilevato l’episodio il quale precisa di aver ricevuto spinte e animose proteste da un dirigente e dall’allenatore del Celano - espulsi su sua segnalazione - per aver egli provocato l’annullamento di una porta per il fuorigioco di un calciatore di quella società. Null’altro è riportato nel rapporto e tanto meno è fatto cenno al suo allontanamento dal terreno di gioco ed al rientro accompagnato dalle forza dell’ordine. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede l’assistente arbitrale ha confermato il proprio rapporto ed ha precisato che soltanto le persone ivi indicate lo hanno spintonato ed attinto con uno “schiaffetto” mentre i calciatori del Celano alzatisi dalla loro panchina si sono limitati ad esprimere vibrate proteste verbali. Ha quindi escluso nel modo più assoluto di aver abbandonato il terreno di gioco, dopo l’annullamento della porta segnata dal Celano, e di esservi poi rientrato scortato dai Carabinieri. Il reclamo non può essere accolto. Osserva la Commissione che dei fatti dedotti dalla reclamante non vi è riscontro negli atti ufficiali e non vi è perciò motivo per dar credito all’irregolare svolgimento della gara. Del resto la valutazione della sussistenza della serenità di giudizio per l’adempimento del non facile compito riservato al direttore di gara non può essere assegnata ad osservatori esterni, ma deve essere espressa soltanto da colui che, in prima persona, vive i singoli accadimenti e ne giudica la portata ivi compresa anche l’opportunità o meno di far proseguire la partita o assumere altri provvedimenti. Indiscutibile conferma del regolare svolgimento della partita e della sua consapevole direzione da parte della terna arbitrale è l’annullamento per fuorigioco della porta segnata proprio dal Celano a circa 15 minuti dal termine. Non vi è dunque motivo per discostarsi dalla decisione del Giudice Sportivo che deve perciò essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Calcio Potenza S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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