LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.260/C DEL 9 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE BRUNI EMANUELE (C.U. N.242/C DEL 24/4/2007 GARA LUMEZZANE-PORTOGRUARO DEL 22 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.260/C
DEL 9 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE BRUNI EMANUELE (C.U. N.242/C DEL
24/4/2007 GARA LUMEZZANE-PORTOGRUARO DEL 22 APRILE 2007).
Con atto in data 24/4/2007 la società A.C. Lumezzane S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta, con fax datato 2/5/2007, ha rinunciato al
gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società A.C. Lumezzane
S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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