LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280/C DEL 18 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO DELIBERA GIUDICE SPORTIVO C.U. N.263/C DEL 10/5/2007 GARA CAVESE-TERNANA DELL’11 FEBBRAIO 2007.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280/C DEL 18 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO DELIBERA GIUDICE SPORTIVO C.U. N.263/C DEL 10/5/2007 GARA CAVESE-TERNANA DELL’11 FEBBRAIO 2007. A seguito di reclamo pervenuto da parte della società Ternana Calcio S.p.a. in ordine alla non regolarità della gara Cavese-Ternana dell’11 febbraio 2007 la stessa Ternana ha prodotto memorie scritte. Ciò in quanto, in sintesi: - l’arbitro al termine del primo tempo sarebbe stato accerchiato e gli sarebbe stato impedito di entrare tempestivamente nello spogliatoio, subendo contestazioni vivaci per un goal annullato poco prima; - calciatori e tesserati della Ternana sarebbe stati fatti oggetto di atti di minaccia, intimidazione ed aggressione già dall’arrivo con il pullman e per tutto lo svolgimento della gara; - al giudice di gara sarebbe mancata pertanto la necessaria serenità per condurre in porto regolarmente l’incontro. Per quanto sopra richiede che sia data partita persa alla squadra di casa per 0 a 3 attribuendo parimenti alla reclamante i tre punti in classifica. Parallelamente ed in contrapposizione anche la società S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha prodotto proprie controdeduzioni replicando che, sulla base degli atti ufficiali di gara, la gara medesima si sarebbe svolta e sarebbe stata portata a conclusione in piena regolarità. Per quanto sopra richiede il rigetto del ricorso della Ternana Calcio S.p.a. con conseguenti integrale conferma del risultato acquisito in campo. Alla riunione odierna sono presenti l’avv. Fabio Giotti per la società Ternana Calcio S.p.a. e l’avv. Monica Fiorillo dello studio legale Chiacchio per la società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-. Entrambi i legali si rifanno ai contenuti delle rispettive memorie scritte insistendo nelle richieste già rappresentate. Orbene, i fatti così come emersi dall’esame degli atti ufficiali di gara ed i successivi approfondimenti compiuti dell’Ufficio Indagini consentono a questa Commissione di pervenire alle seguenti decisioni: - non sussistono allo stato elementi oggettivi e circostanziati tali da determinare la non omologazione del risultato sul campo così come ratificato dal Giudice Sportivo. La gara si è pertanto svolta regolarmente; - risultano purtuttavia dagli approfondimenti dell’Ufficio Indagini responsabilità disciplinari a carico di tesserati per la società S.S. Cavese 1919 S.r.l., cosicché si dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura Federale perché valuti la sussistenza degli estremi per il deferimento dei medesimi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Ternana Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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