LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 MAGGIO 2007 DIRIGENTE SERGIO BORGO ED INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 DIRIGENTE ANTONIO RECCHI (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA NOVARA-PADOVA DEL 6 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.287/C
DEL 23 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE
FINO A TUTTO IL 31 MAGGIO 2007 DIRIGENTE SERGIO BORGO ED
INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 DIRIGENTE ANTONIO
RECCHI (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA NOVARA-PADOVA DEL 6
MAGGIO 2007).
Con atto in data 9/5/2007 la società Novara Calcio S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha dato corso al preannunciato
gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Novara Calcio
S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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