LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO MARCON (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SASSARI TORRESPORTOGRUARO DEL 6 MAGGIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO MARCON (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SASSARI TORRESPORTOGRUARO DEL 6 MAGGIO 2007). La società Portogruaro Summaga S.r.l. interpone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.258/C dell’8 maggio 2007) che ha comminato nei confronti del proprio tesserato Sergio Marcon la squalifica per tre gare effettive in quanto con riferimento all’incontro Sassari Torres – Portogruaro Summaga del 6 maggio 2007 “al termine della gara inveiva contro i calciatori della squadra avversaria spintonandone uno e indirizzando uno sputo verso un altro che veniva raggiunto sul viso”. Nelle proprie memorie difensive la società in sintesi rappresenta che il Marcon, a seguito dell’ingresso in campo di persone non autorizzate che avrebbero festeggiato una decisione arbitrale favorevole alla squadra di casa, avrebbe avuto una reazione verso costoro e non già contro i suoi avversari. In tale concitato contesto avrebbe sputato la gomma da masticare contro una persona imprecisata. Si sarebbe trattato però di un gesto involontario e del tutto privo del suo disvalore che normalmente reca. Per quanto sopra, si richiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Alla riunione odierna sono presenti Pasquale Morlino, dirigente accompagnatore della società, e lo stesso calciatore. Il Marcon conferma l’involontarietà e la tenuità del gesto, evidenziando anche i suoi ottimi precedenti disciplinari; Morlino in sintesi si rifà alle memorie difensive ed insiste nella richiesta avanzata. Orbene, questa Commissione ritiene di non poter condividere l’impostazione difensiva. Ciò in quanto tali tesi sono di fatto del tutto smentite dal rapporto arbitrale e da quello del suo assistente che al riguardo sono precisi e circostanziati. Non dunque di circostanza fortuita si sarebbe trattato, ma di un alterco con due avversari di cui uno spintonato e l’altro attinto al viso da uno sputo. Il gesto del Marcon mantiene dunque tutto il suo disvalore etico e civile e come tale è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica inflitta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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