LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.299/C DEL 30 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE GIUSEPPE PETRELLI (C.U. N.271/C DEL 15/5/2007 GARA CELANO O.-REAL MARCIANISE DEL13 MAGGIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.299/C DEL 30 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE GIUSEPPE PETRELLI (C.U. N.271/C DEL 15/5/2007 GARA CELANO O.-REAL MARCIANISE DEL13 MAGGIO 2007). Sulla scorta degli atti ufficiali relativi alla gara Celano F.C. Olimpia e Real Marcianise, valevole per la 34° giornata del Campionato di Serie C/2 girone C, disputata il 13/5/2007, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per una gara all’allenatore Giuseppe Petrelli “perché in stato di squalifica, nell’intervallo della gara, entrava negli spogliatoi rimanendovi fino alla ripresa del gioco (sanzione in aggiunta alla precedente da scontare r.C.C. e Uff. Ind.)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società F.C. Celano Olimpia S.r.l. chiedendo la revoca della squalifica inflitta al proprio tesserato. A sostegno del gravame ha dedotto che Petrelli sarebbe stato impossibilitato ad entrare negli spogliatoi, in quanto dopo la fine del primo tempo sia il Commissario di Campo sia il Commissario dell’Ufficio Indagini, posizionati all’ingresso, avrebbero impedito l’accesso alle altre persone ad eccezione di quelle già autorizzate ad entrare nel perimetro di gioco e nel corridoio degli spogliatoi; ha quindi dedotto che il Petrelli, trovandosi nella zona opposta, non avrebbe potuto entrare negli spogliatoi e che, comunque, gli sarebbe stato impedito sia dal Commissario di Campo sia dal responsabile dell’Ufficio Indagini, per cui sostiene che i Commissari, stante una somiglianza fisica del Petrelli con l’addetto alla biglietteria Lino Felli, avrebbero ritenuto che il primo fosse entrato negli spogliatoi. Sostiene quindi che, se si volesse riscontrare una responsabilità nel detto comportamento, lo stesso dovrebbe essere imputato alla società per avere permesso, seppure per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo, l’accesso ai locali spogliatoi di un proprio collaboratore non autorizzato. All’esito della odierna riunione, alla quale nessuno è comparso, pare alla Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Alla stregua dei precisi riferimenti del Commissario di Campo e del responsabile dell’Ufficio Indagini è da ritenere che il Petrelli sia effettivamente entrato negli spogliatoi durante l’intervallo, sebbene versasse in stato di squalifica. Non è da prendere in seria considerazione la tesi difensiva dell’errore di persona fondata sulla asserita ma insussistente somiglianza del Petrelli con l’addetto alla biglietteria. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società F.C. Celano Olimpia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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