LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.317/C DEL 13 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE PIERO BRAGLIA (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.293/C DEL 28/5/2007 GARA PLAY OFF VENEZIA – PISA DEL 26 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.317/C
DEL 13 GIUGNO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO ALLENATORE PIERO BRAGLIA (PISA CALCIO S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.293/C DEL
28/5/2007 GARA PLAY OFF VENEZIA – PISA DEL 26 MAGGIO 2007).
L’allenatore Piero Braglia (Pisa Calcio S.p.a.) interpone reclamo avverso
la decisione del Giudice Sportivo, emessa con C.U. n.293/C del 28/5/2007,
con la quale gli ha comminato la squalifica per due gare effettive in riferimento
all’incontro Venezia-Pisa del 26/5/2007.
Nelle proprie memorie difensive si rappresenta in sintesi che:
- la ristrettezza del campo per destinazione e la massiccia presenza di forze
dell’ordine insieme hanno determinato il fortuito contatto tra il Braglia ed un
appartenente all’Arma dei Carabinieri; mancherebbero comunque le ragioni e
la prova per dimostrare che l’espressione offensiva fosse effettivamente
indirizzata a quest’ultimo;
- il comportamento del Braglia nel corso dell’incontro sarebbe stato
sostanzialmente normale, tanto che né l’assistente dell’arbitro né il IV uomo
avrebbero mai ritenuto di intervenire per redarguirlo;
- le intemperanze dell’allenatore sarebbero state rilevate ed evidenziate dal
solo collaboratore dell’Ufficio Indagini, che però sarebbe stato ad una distanza
ed in una posizione tali da porre in serio dubbio la possibilità di osservazioni
così puntuali e circostanziate.
Tali perplessità ricomprenderebbero sia l’episodio di cui sopra sia le
intemperanze ed i gesti volgari nei confronti della panchina avversaria dopo la
realizzazione del pareggio.
Per quanto sopra, si richiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata
o, in subordine, in aggiunta a questa anche un’eventuale sanzione pecuniaria.
Alla riunione odierna in rappresentanza della società Pisa sono presenti
l’avv. Alessandro Martini ed il segretario sig. Sabatini.
Il legale nel proprio intervento si rifà ai contenuti delle memorie scritte ed
insiste nelle richieste ivi avanzate.
Lo stesso produce anche una dichiarazione a firma del sig. Braglia in cui
questi fornisce una chiara spiegazione sullo screzio con l’appartenente alle
forze dell’ordine, screzio fortuito, dovuto alla tensione della gara e poi
composto al termine della stessa senza altre conseguenze.
Orbene, questa Commissione ritiene di non poter accogliere le tesi
difensive.
Nonostante infatti l’apprezzata e sincera autocritica del Braglia qui
ultimamente pervenuta, occorre sottolineare che l’episodio così come
ammesso mantiene di per sé tutto il suo disvalore e la sua gravità. E questo,
sia con riferimento al destinatario del gesto che nella circostanza rivestiva il
proprio ruolo istituzionale di presidio dell’ordine pubblico, sia perché
soprattutto ai dirigenti ed agli allenatori più che ai calciatori viene demandato
alto senso di responsabilità nel gestire le proprie tensioni evitando con
l’esempio del proprio comportamento i rischi di degenerazione in campo e
sugli spalti. Non di meno, sull’episodio la leale ammissione dell’interessato fa
chiarezza rispetto alle tesi invero assai congetturali avanzate nelle memorie
difensive.
Quanto agli altri punti addebitati, ovvero il gesto volgare dell’ombrello e
lo scherno nei confronti degli avversari, vale qui la pena di sottolineare che
sono ben due i collaboratori dell’Ufficio Indagini che, in ottima posizione per
l’osservazione, hanno congiuntamente rilevato e sottoscritto il rapporto.
Al di là dunque della fede privilegiata di cui sono dotati tali atti, gli episodi
addebitati risultano configurati ogni altro ragionevole dubbio.
In ordine poi al fatto che altri giudici di gara – segnatamente l’assistente
ed il IV uomo – non siano mai intervenuti sul Braglia giacchè secondo la tesi
difensiva ne sarebbero mancati i presupposti, questa Commissione è
pervenuta ad una opinione del tutto diversa.
Il modo con cui al termine del rapporto, il collaboratore dell’Ufficio
Indagini annota la circostanza “contestualmente appare anche doveroso
rappresentare che sia l’assistente dell’arbitro che il IV uomo non hanno mai
redarguito il tecnico in argomento” fa ritenere fondatamente che
l’affermazione sottenda una critica tutt’altro che velata nei confronti dei due
assistenti per la loro indulgenza, piuttosto che l’attestazione dell’ortodosso
comportamento dell’allenatore così come la difesa accrediterebbe.
Ciò è confermato con chiarezza anche dal passaggio successivo ove si
dice “che tutti i fatti contestati all’allenatore del Pisa, Piero Braglia, a parere di
chi sottoscrive la presente nota, potevano contribuire a determinare fatti di
violenza“. Pur essendo infatti ben evidenziato che si trattava di un parere del
suo sottoscrittore, il suo contenuto e le potenziali conseguenze adombrate
impongono a tutti gli addetti al lavoro la necessità di una più che seria ed
attenta riflessione: nella circostanza e segnatamente, al Braglia che non è
nuovo ad esuberanze della specie.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo dell’allenatore Piero Braglia (Pisa Calcio S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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