LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322/C DEL 20 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.318/C DEL 18/6/2007 GARA PLAY OFF AVELLINOFOGGIA DEL 17 GIUGNO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322/C DEL 20 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.318/C DEL 18/6/2007 GARA PLAY OFF AVELLINOFOGGIA DEL 17 GIUGNO 2007). Alla luce degli atti ufficiali relativi alla gara di Play Off Avellino-Foggia del 17 giugno 2007, conclusasi con il risultato di 3 a 0, il Giudice Sportivo, decidendo sul reclamo proposto dalla squadra pugliese, ha respinto il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo ed ha inflitto alla società Avellino, per il lancio di petardi e bengala nonché di bottiglie, una delle quali ha cagionato lesioni ad uno degli assistenti arbitrali attinto sulla clavicola, le sanzioni di disputare due gare a porte chiuse e di pagare un’ammenda di 20.000,00 euro. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società pugliese, riproponendo le argomentazioni prospettate dinanzi al Giudice Sportivo ed invocando la ripetizione della gara. In particolare ha sostenuto che dal 5° minuto del secondo tempo supplementare i sostenitori campani avrebbero iniziato a penetrare nel recinto di gioco, dapprima scavalcando la rete di recinzione e successivamente profittando dell’apertura dei cancelli di accesso ad opera del personale addetto al servizio d’ordine, di tal chè più di mille tifosi si sarebbero assiepati a ridosso della linea perimetrale del terreno di gioco ed avrebbero in tal modo finito con il condizionare i propri calciatori, impediti a svolgere alcuna azione di gioco. All’esito della odierna riunione, svoltasi alla presenza del difensore della compagine campana, ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto. Come esattamente rilevato dal primo giudice, dagli atti ufficiali, costituenti fonte di prova privilegiata, scaturisce una univoca descrizione degli eventi, atta ad escludere qualsiasi ragionevole dubbio sulla dinamica degli stessi. Legittimato a valutare la regolarità o meno della partita è il direttore di gara, la cui persona si connota, secondo la giusta osservazione del Giudice Sportivo, per la sua posizione di osservatore privilegiato e tempestivo. Comunque, al fine di verificare la fondatezza delle tesi esposte dalla società foggiana, è stato richiesto all’arbitro dal giudice in prime cure, un supplemento del referto: in tale documento l’arbitro ha confermato che la gara si è svolta regolarmente e che la stessa è stata portata a termine altrettanto regolarmente, precisando, quanto alla penetrazione in campo dei tifosi campani, che si è trattato di invasione pacifica, finalizzata a festeggiare la propria squadra. Per le decisive seppure sintetiche, osservazioni sopra svolte, si impone la reiezione del gravame con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società U.S. Foggia S.p.a. contro la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara di Play Off Avellino-Foggia del 17 giugno 2007. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it