LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.221/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.221/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. viene contestato alla società Manfredonia Calcio la violazione dell’art.9 comma 1 del C.G.S., violazione determinatasi nel corso dell’incontro Manfredonia-Napoli del 5 Marzo 2006 per una aggressione che al termine dell’incontro stesso ha visto coinvolti dirigenti e collaboratori della società ospite. Nelle proprie memorie difensive la società rappresenta in sintesi che: • alla fine dell’incontro i dirigenti del Napoli si sarebbero diretti verso una direzione opposta rispetto a quella da cui erano giunti, finendo così a ridosso di un ingresso di servizio bloccato. Ciò avrebbe determinato il loro imbottigliamento e la conseguente esposizione ai tifosi di casa che li avrebbero così accerchiati e malmenati. Per rafforzare la propria tesi viene allegata la pianta dello stadio con indicati accessi e servizi; • la società Manfredonia avrebbe posto in essere sul piano del dovere e della cortesia tutto quanto in suo potere per assicurare alla dirigenza del Napoli una permanenza agevole e sicura. La concitata fase al termine dell’incontro oltre che all’errore di cui sopra, sarebbe dunque da attribuire anche all’assenza in tribuna di forze di polizia; • resisi conto dell’accaduto il presidente del Manfredonia che aveva invece seguito l’incontro in panchina e l’altra dirigenza si sarebbero prontamente scusati; successivamente in sede di accertamento da parte dell’Ufficio Indagini gli stessi avrebbero lealmente ammesso il deprecabile episodio. La società conclude le proprie memorie difensive chiedendo il proscioglimento dall’imputazione di cui all’art.9 comma 1 del C.G.S.-. Alla riunione odierna sono presenti in rappresentanza della Procura Federale l’avv. Mario Taddeucci Sassolini e per la società Manfredonia l’avv. Giuseppe Tambone. Nel proprio intervento la Procura ripercorre rapidamente i fatti che al termine degli accertamenti dell’Ufficio Indagini appaiano perfettamente configurati e sottolinea come sussista in pieno la responsabilità del Manfredonia la cui dirigenza ha di fatto abbandonato in tribuna quella del Napoli. E’ bene infatti rammentare che è qui che sono cominciati gli incidenti; incidenti sui quali un dirigente di casa presente avrebbe potuto ragionevolmente intervenire canalizzando poi gli ospiti su un percorso appropriato. E tale disinteresse appare tanto più grave se si pensa che i prodromi degli incidenti stessi si erano già manifestati all’inizio della gara. La Procura conclude richiedendo pertanto la sanzione di 10.000,00 euro a carico del Manfredonia ai sensi dell’art.11 comma 3. Per la difesa l’avv. Tambone si rifà alle memorie difensive prodotte ribadendo come sia minima la responsabilità della società che avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per evitare gli incidenti, la cui causa sarebbe invece da attribuire all’errato percorso intrapreso dalla dirigenza del Napoli ed all’assenza della forza pubblica. Per quanto sopra insiste nel richiedere il proscioglimento della società stessa dall’addebito ascritto. Orbene, esaminati i fatti e le risultanze, questa Commissione Disciplinare ritiene che le tesi difensive non possono essere accolte. L’art.9 comma 1 del C.G.S. in combinato con l’art.62 comma 1 delle N.O.I.F. non lascia infatti spazio a differenti interpretazioni. Al riguardo è emerso in modo chiaro che l’aggressione iniziata in tribuna da parte dei tifosi locali ha visto del tutto assente la dirigenza del Manfredonia che, ove presente, si sarebbe invece ragionevolmente adoperata per sopirla sul nascere. Quanto al fatto che i dirigenti del Napoli avrebbero nella circostanza imboccato un percorso errato andandosi a cacciare inopinatamente in una via senza uscita, ciò appare cosa del tutto comprensibile. Non si può infatti addebitare agli stessi la mancata perfetta conoscenza dei tanti stadi esterni praticati; ancor meno l’aver imboccato, non guidati una strada errata con una decisione tra l’altro presa nella concitazione e sotto la urgente necessità di porsi al riparo. A ciò deve essere aggiunto il fatto che la porta di servizio, davanti alla quale l’aggressione si è consumata, è stata aperta “solo dopo alcuni minuti” cioè con un tempo di esposizione che rivela per un verso segnali di modesta reattività da parte della dirigenza del Manfredonia e dall’altro il concreto rischio di più serie conseguenze fisiche. In sostanza, l’errore di percorso della dirigenza del Napoli non è la causa degli incidenti, ma l’effetto per l’assenza di dirigenti in tribuna. Le tesi definitive, rappresentate tra l’altro con un sorprendente esercizio di cinica superficialità, sono dunque destituite di ogni fondamento. Oltre al già citato art.9 comma 1 del C.G.S. appare qui del tutto disattesa la norma N.O.I.F. che prescrive il dovere “…di cortesia e di ampia tutela nei confronti tra gli altri delle comitive delle società ospitate prima, durante e dopo l’evento sportivo”, momenti questi ultimi in cui maggiormente si avvertirebbe il bisogno di un apprezzabile senso di responsabilità ed equilibrio della dirigenza rispetto ai semplici tifosi. Risulta qui invece del tutto ignorato il concetto cardine della giustizia sportiva della responsabilità oggettiva, principio pienamente confermato anche nelle più attuali linee interpretative e che vede società, dirigenti ed addetti sempre più responsabilizzati all’interno degli stadi. Ferme restando dunque le chiare responsabilità del Manfredonia questa Commissione ritiene nondimeno di concedere l’attenuante per aver ammesso lealmente, in sede di accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, le circostanze descritte. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. la sanzione 8.000,00 euro di ammenda.
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