LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.221/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.221/C
DEL 4 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DELLA SOCIETÀ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. viene contestato
alla società Manfredonia Calcio la violazione dell’art.9 comma 1 del C.G.S.,
violazione determinatasi nel corso dell’incontro Manfredonia-Napoli del 5
Marzo 2006 per una aggressione che al termine dell’incontro stesso ha visto
coinvolti dirigenti e collaboratori della società ospite.
Nelle proprie memorie difensive la società rappresenta in sintesi che:
• alla fine dell’incontro i dirigenti del Napoli si sarebbero diretti verso una
direzione opposta rispetto a quella da cui erano giunti, finendo così a ridosso
di un ingresso di servizio bloccato. Ciò avrebbe determinato il loro
imbottigliamento e la conseguente esposizione ai tifosi di casa che li
avrebbero così accerchiati e malmenati.
Per rafforzare la propria tesi viene allegata la pianta dello stadio con indicati
accessi e servizi;
• la società Manfredonia avrebbe posto in essere sul piano del dovere e della
cortesia tutto quanto in suo potere per assicurare alla dirigenza del Napoli una
permanenza agevole e sicura. La concitata fase al termine dell’incontro oltre
che all’errore di cui sopra, sarebbe dunque da attribuire anche all’assenza in
tribuna di forze di polizia;
• resisi conto dell’accaduto il presidente del Manfredonia che aveva invece
seguito l’incontro in panchina e l’altra dirigenza si sarebbero prontamente
scusati; successivamente in sede di accertamento da parte dell’Ufficio
Indagini gli stessi avrebbero lealmente ammesso il deprecabile episodio.
La società conclude le proprie memorie difensive chiedendo il
proscioglimento dall’imputazione di cui all’art.9 comma 1 del C.G.S.-.
Alla riunione odierna sono presenti in rappresentanza della Procura
Federale l’avv. Mario Taddeucci Sassolini e per la società Manfredonia l’avv.
Giuseppe Tambone.
Nel proprio intervento la Procura ripercorre rapidamente i fatti che al
termine degli accertamenti dell’Ufficio Indagini appaiano perfettamente
configurati e sottolinea come sussista in pieno la responsabilità del
Manfredonia la cui dirigenza ha di fatto abbandonato in tribuna quella del
Napoli. E’ bene infatti rammentare che è qui che sono cominciati gli incidenti;
incidenti sui quali un dirigente di casa presente avrebbe potuto
ragionevolmente intervenire canalizzando poi gli ospiti su un percorso
appropriato. E tale disinteresse appare tanto più grave se si pensa che i
prodromi degli incidenti stessi si erano già manifestati all’inizio della gara.
La Procura conclude richiedendo pertanto la sanzione di 10.000,00 euro
a carico del Manfredonia ai sensi dell’art.11 comma 3.
Per la difesa l’avv. Tambone si rifà alle memorie difensive prodotte
ribadendo come sia minima la responsabilità della società che avrebbe fatto
tutto quanto in suo potere per evitare gli incidenti, la cui causa sarebbe invece
da attribuire all’errato percorso intrapreso dalla dirigenza del Napoli ed
all’assenza della forza pubblica.
Per quanto sopra insiste nel richiedere il proscioglimento della società
stessa dall’addebito ascritto.
Orbene, esaminati i fatti e le risultanze, questa Commissione Disciplinare
ritiene che le tesi difensive non possono essere accolte.
L’art.9 comma 1 del C.G.S. in combinato con l’art.62 comma 1 delle
N.O.I.F. non lascia infatti spazio a differenti interpretazioni.
Al riguardo è emerso in modo chiaro che l’aggressione iniziata in tribuna da
parte dei tifosi locali ha visto del tutto assente la dirigenza del Manfredonia
che, ove presente, si sarebbe invece ragionevolmente adoperata per sopirla
sul nascere.
Quanto al fatto che i dirigenti del Napoli avrebbero nella circostanza
imboccato un percorso errato andandosi a cacciare inopinatamente in una via
senza uscita, ciò appare cosa del tutto comprensibile.
Non si può infatti addebitare agli stessi la mancata perfetta conoscenza dei
tanti stadi esterni praticati; ancor meno l’aver imboccato, non guidati una
strada errata con una decisione tra l’altro presa nella concitazione e sotto la
urgente necessità di porsi al riparo.
A ciò deve essere aggiunto il fatto che la porta di servizio, davanti alla
quale l’aggressione si è consumata, è stata aperta “solo dopo alcuni minuti”
cioè con un tempo di esposizione che rivela per un verso segnali di modesta
reattività da parte della dirigenza del Manfredonia e dall’altro il concreto
rischio di più serie conseguenze fisiche.
In sostanza, l’errore di percorso della dirigenza del Napoli non è la causa degli
incidenti, ma l’effetto per l’assenza di dirigenti in tribuna.
Le tesi definitive, rappresentate tra l’altro con un sorprendente esercizio di
cinica superficialità, sono dunque destituite di ogni fondamento.
Oltre al già citato art.9 comma 1 del C.G.S. appare qui del tutto disattesa
la norma N.O.I.F. che prescrive il dovere “…di cortesia e di ampia tutela nei
confronti tra gli altri delle comitive delle società ospitate prima, durante e dopo
l’evento sportivo”, momenti questi ultimi in cui maggiormente si avvertirebbe il
bisogno di un apprezzabile senso di responsabilità ed equilibrio della
dirigenza rispetto ai semplici tifosi.
Risulta qui invece del tutto ignorato il concetto cardine della giustizia sportiva
della responsabilità oggettiva, principio pienamente confermato anche nelle
più attuali linee interpretative e che vede società, dirigenti ed addetti sempre
più responsabilizzati all’interno degli stadi.
Ferme restando dunque le chiare responsabilità del Manfredonia questa
Commissione ritiene nondimeno di concedere l’attenuante per aver ammesso
lealmente, in sede di accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, le circostanze
descritte.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. la sanzione 8.000,00
euro di ammenda.
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