LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.221/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CIRO CORCIONE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CASSINO, E DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO 1927 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.221/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CIRO CORCIONE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CASSINO, E DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO 1927 S.R.L.-. Con atto di deferimento del Procuratore Federale 12 febbraio 2007 si è contestato a Ciro Corcione, presidente e legale rappresentante della società Cassino, la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.8 del Regolamento dell’attività di Direttore Sportivo, per essersi avvalso come direttore sportivo del sig. Fabio Graziani, soggetto privo di idonea qualifica, nonchè alla società S.S. Cassino 1927 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S., la violazione ascritta al suo presidente. Il deferimento prende le mosse da una lettera firmata da un non meglio identificato “Morra Maurizio”, con la quale veniva segnalato che la società si avvaleva del sig. Fabio Graziani quale direttore sportivo “contravvenendo così alla normativa federale vigente in materia essendo lo stesso non iscritto al relativo albo obbligatorio”. A sostegno dell’incolpazione sono stati acquisiti la copia di quella lettera e l’allegato stralcio di un articolo de “Il Messaggero” del 31 luglio 2006, dal quale si rileva che il Fabio Graziani viene gratificato dal cronista del titolo di “consulente di mercato” della società Cassino, al quale avrebbe dichiarato che questa era in trattativa per l’acquisto di un attaccante e che “con quattro o cinque pedine l’organico per ora è ben rinforzato”. Risultano in atti anche le informazioni dell’Ufficio Indagini. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, ha chiesto, per la lieve entità della violazione, l’irrogazione dell’ammonizione con diffida al Corcione, quale presidente della società, e dell’ammenda di 300,00 euro a quest’ultima. Il difensore del Corcione e della società, avv. Cozzone, proprio in riferimento alle risultanze della relazione dell’Ufficio Indagini ha chiesto il proscioglimento degli incolpati. In subordine, la sanzione minima secondo le richieste dello stesso rappresentante della Procura. La Commissione osserva che la violazione contestata non sussiste. La figura del direttore sportivo è dichiaratamente delineata nell’art.1 comma 2, del “Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi”. Il Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione utilizzata per designarlo, è colui che svolge attività concernente l’assetto organizzativo della società professionistica, gestione dei rapporti contrattuali tra società e calciatore o tecnici, la condotta di trattative con altre società sportive per il trasferimento dei calciatori e per la stipulazione delle cessioni di contratto. In particolare il direttore sportivo deve essere vincolato da contratto con la società, a titolo oneroso, secondo gli schemi federali, a pena di nullità (art.2 dell’Accordo Collettivo) ed il rapporto può essere instaurato in regime di autonomia o di subordinazione disciplinato dalla nota Legge 23/3/1981 n.91 e successive modificazioni. Nessuna di tali funzioni, stando alle risultanze delle indagini eseguite in proposito, risulta essere stata svolta dal Graziani nè risulta costituito alcun rapporto, come sopra tipizzato, tra costui e la società Cassino. Il Presidente Corcione ha dichiarato: - che lui stesso si occupa e si è sempre occupato del mercato e della parte contrattuale con i calciatori da quando è presidente della società. - Che si è rivolto al Graziani, suo amico tanto da ospitarlo in casa sua quando questi si porta a Cassino, per avere qualche segnalazione di calciatore da acquisire, segnalazioni che gli sono state date del tutto gratuitamente, escludendo che il Graziani abbia avuto compensi non solo dalla società, ma anche dai calciatori segnalati e poi da lei acquisiti. Il segretario Coppola del Cassino ha confermato le dichiarazioni del presidente concernente la funzione del Graziani di “consulente di mercato” personale di quest’ultimo, aggiungendo che la sua conoscenza del Graziani risale ad appena tre mesi. Ha escluso qualsivoglia rapporto del Graziani con la società. Infine lo stesso Graziani ha dichiarato che la collaborazione prestata, al Corcione personalmente, è consistita, a richiesta di quest’ultimo, nel fornire segnalazioni di calciatori promettenti, a titolo esclusivamente gratuito dati i rapporti di amicizia, con la speranza tuttavia di potere in futuro stipulare un contratto con l’incarico di direttore generale e trovare così una sistemazione di lavoro, rimanendo nell’ambiente, dato che aveva smesso da non molto tempo l’attività di calciatore. Appare pertanto evidente che in nessun modo può dirsi che i comportamenti, come emersi, possano costituire la contestata violazione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Ciro Corcione, presidente e legale rappresentante della società Cassino, e la società S.S. Cassino 1927 S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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