LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.241/C DEL 23 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.241/C DEL 23 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. S.R.L.-. Il Procuratore Federale ha deferito Arturo Innocenzo Carrabino, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società Gela J.T. S.r.l., contestandogli la violazione di cui all’art.1, comma 1 C.G.S., per avere sottoscritto un assegno bancario, protestato poi per mancanza di fondi, di 2.382,21 euro in favore della società Grosseto in pagamento della quota spettante dell’incasso relativo alla gara Gela-Grosseto del 15/4/2006. Il Carrabino regolarmente convocato per l’odierna udienza non è comparso, nè ha prodotto alcuno scritto defensionale. E’ comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Bagattini, il quale ha chiesto che, accertata la sussistenza della violazione contestata, la Commissione irroghi all’incolpato la sanzione della inibizione di 15 giorni, tenuto conto che successivamente al protesto la società Grosseto venne tacitata mediante pagamento della somma dovutale. I fatti contestati dalla Procura devono ritenersi accertati, come emerge esaurientemente dalla relazione dell’Ufficio Indagini, e quindi, nel pagamento del dovuto mediante assegno privo di copertura deve ravvisarsi la violazione dell’obbligo di correttezza da parte del Carrabino, allora amministratore unico della società Gela J.T. (la quale non è stata assoggettata a deferimento per responsabilità diretta, in quanto non è più operante in ambito federale per esserle stata revocata l’affiliazione). Per questi motivi la Commissione, in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale d e l i b e r a di infliggere la sanzione dell’inibizione per quindici giorni al sig. Arturo Innocenzo Carrabino, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società Gela J.T. S.r.l.-.
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