LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI NICOLA MARINIELLO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.264/C
DELL’11 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI NICOLA MARINIELLO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. JUVE
STABIA S.P.A.-.
Con deferimento del 26/2/2007 la Procura Federale contesta a Mariniello
Nicola, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S Juve Stabia
S.p.a., la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art.92, comma 1 delle N.O.I.F., per avere omesso di ottemperare
al dispositivo del lodo arbitrale del 16/9/2006, con il quale egli veniva
condannato a pagare al suo agente, sig. Eugenio Ascari, la somma di
21.665,40 euro, oltre accessori e spese di giustizia.
A dire della Procura sarebbe infatti inutilmente decorso il termine per il
pagamento. Chiede quindi irrogarsi l’ammenda di 5.000,00 euro.
Circa il merito si osservi che dagli atti risulta inconfutabilmente, né la
circostanza è contestata dal calciatore, ovvero provato il contrario, che
quest’ultimo ha omesso di ottemperare all’obbligazione scaturita dal citato
lodo arbitrale, il cui deposito gli è stato regolarmente comunicato con
raccomandata del 18/9/2006.
Risulta altresì che il termine di trenta giorni, normativamente previsto per il
versamento de quo è decorso inutilmente; conseguentemente non vi è chi
non veda che nella specie sussiste la responsabilità del calciatore, che deve
essere quindi sanzionato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Mariniello Nicola (all’epoca dei fatti tesserato per la
società S.S. Juve Stabia S.p.a.) la sanzione di 4.000,00 euro di ammenda.
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