LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL TARANTO CALCIO NOMINATO IL 14/1/2003) QUALE EX DIRIGENTE DELLA TARANTO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL TARANTO CALCIO NOMINATO IL 14/1/2003) QUALE EX DIRIGENTE DELLA TARANTO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. viene rinviato a giudizio il signor Domenico Cataldo (consigliere Taranto Calcio S.r.l.) per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo il predetto ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, carica sociale di consigliere della società Taranto Calcio S.r.l. e svolto correlate attività gestionali. Atteso il precedente stralcio della posizione del Cataldo (riferimento Com. Uff. n.157/C del 9 febbraio 2007) per irregolarità nella notifica, verificatene l’attuale correttezza, la Commissione dà luogo alla discussione. All’odierna riunione è presente il solo rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere premesso che a suo avviso l’art.21 delle N.O.I.F. si pone in una posizione autonoma e scollegata dalla normativa dettata dal C.G.S. e che la punibilità dei deferiti in base a tale norma è automatica ove si riscontri essersi verificato il dato di fatto per la quale è prevista a prescindere dal fattore psicologico del deferito, ovverosia dall’avere questi agito con colpa o dolo, ha concluso chiedendo, la sanzione della preclusione per anni cinque. Nessun contributo ulteriore è pervenuto dalla società Taranto. Riferendosi dunque alla precedente memoria difensiva, si deve ritenere confermato che la gestione della società stessa era totalmente avocata dal patron della stessa, sig. Pieroni, laddove il deferito non aveva ruoli gestionali e si interessava solo ed unicamente dell’attività sportiva. Resta dunque la richiesta di proscioglimento dall’addebito contestatogli. Coerentemente con quanto già affermato, nella decisione del Com. Uff. n.157/C del 9 febbraio 2007, la Commissione, ritiene non poter condividere l’avviso del rappresentante della Procura Federale, per le ragioni di cui in appresso. L’assunto dell’accusa si baserebbe sul divieto di cui al 2° comma dell’art. 21 delle N.O.I.F. che esclude “gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termine dell’art. 16” dalla possibilità di essere “dirigente” (nell’accezione di cui al primo comma) di società e di avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., con particolare riferimento, nel 2° comma, all’ambito temporale di copertura degli incarichi, limitati al biennio antecedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento. Quanto all’entità della sanzione da irrogare in via generale, questa sarebbe da leggere attraverso il contenuto dell’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F. recentemente novellato. Orbene, il mancato coordinamento nella formulazione del predetto 3° comma, col Codice di Giustizia Sportiva fa però sì che si continui a chiamare “preclusione” ciò che sostanzialmente è “inibizione” (art.14 C.G.S.), da cui discenderebbe anche il limite di durata massima di cinque anni. La Commissione ritiene tuttavia che, come in tutti i procedimenti disciplinari, spetti all’accusa la prova del comportamento di “mala gestio”, prova che nel caso di specie non è stata data. L’unico documento fornito è infatti la visura camerale di certificazione storica dalla quale è dato di desumere unicamente i nomi degli amministratori del Taranto Calcio S.r.l. e la durata delle loro cariche. E’ d’altra parte necessaria la prova, anche con indizi, di comportamenti gestionali anomali, perché la prova dello stato di insolvenza della società che ha portato alla dichiarazione di fallimento non costituisce, nè può costituire, in sé e per sé prova certa di una cattiva gestione da parte di chi ha amministrato ai fini dell’applicazione della sanzione di cui alla richiamata norma. Dalla difesa a suo tempo avanzata, nella determinazione dello stato di insolvenza e quindi del fallimento della società, risulta comunque l’irrilevanza del Cataldo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Domenico Cataldo (Consigliere di Amministrazione del Taranto Calcio nominato il 14/1/2003).
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