LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO PLATONE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.275/C
DEL 16 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI VINCENZO PLATONE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.G. NOCERINA
1910 S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato al calciatore Vincenzo Platone, tesserato per la società A.G.
Nocerina 1910 S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti
dall’incarico conferito all’agente di calciatori Alessandro Moggi, rilasciando
altro incarico all’agente di calciatori Gaetano Fedele, nonostante il precedente
incarico non fosse ancora scaduto.
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 31/12/2004,
con durata fino al 31/12/2006; il secondo risulta conferito in data 6/11/2006.
Il soggetto deferito non ha fatto pervenire, nei termini, alcuna memoria,
difensiva.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv.
Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza
dell’incolpato e l’irrogazione, a carico di questi, dell’ammenda di 1.000,00
euro.
La Commissione, muovendo dal non smentito dato di fatto che con
riferimento al primo mandato il calciatore non ha dato disdetta, né ha
provveduto a revocare l’incarico, ritiene doversi affermare la responsabilità del
soggetto deferito in ordine al fatto di cui gli viene fatto debito, risultando
assolutamente palese che, come contestatogli, tale fatto integra gli estremi
della violazione dei principi enunciati dall’art.1 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva.
In punto di equa graduazione della sanzione, viene ritenuta congrua, ai
sensi dell’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, l’ammenda di 400,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Vincenzo Platone, tesserato per la società A.G.
Nocerina 1910 S.r.l. l’ammenda di 400,00 euro.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO PLATONE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-."