LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO PLATONE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO PLATONE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato al calciatore Vincenzo Platone, tesserato per la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all’agente di calciatori Alessandro Moggi, rilasciando altro incarico all’agente di calciatori Gaetano Fedele, nonostante il precedente incarico non fosse ancora scaduto. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 31/12/2004, con durata fino al 31/12/2006; il secondo risulta conferito in data 6/11/2006. Il soggetto deferito non ha fatto pervenire, nei termini, alcuna memoria, difensiva. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza dell’incolpato e l’irrogazione, a carico di questi, dell’ammenda di 1.000,00 euro. La Commissione, muovendo dal non smentito dato di fatto che con riferimento al primo mandato il calciatore non ha dato disdetta, né ha provveduto a revocare l’incarico, ritiene doversi affermare la responsabilità del soggetto deferito in ordine al fatto di cui gli viene fatto debito, risultando assolutamente palese che, come contestatogli, tale fatto integra gli estremi della violazione dei principi enunciati dall’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. In punto di equa graduazione della sanzione, viene ritenuta congrua, ai sensi dell’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, l’ammenda di 400,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Vincenzo Platone, tesserato per la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. l’ammenda di 400,00 euro.
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