LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309/C DEL 6 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309/C DEL 6 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-. Su deferimento della Commissione Vertenze Economiche si contesta alla società Taranto Sport S.r.l. la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere omesso di versare la quota percentuale di partecipazione sull’incasso relativo all’incontro Taranto-Manfredonia dell’8/10/2006 dovuta ai sensi delle disposizioni di cui al C.U. n.2/C del 31/7/2006 (fatto acclarato con delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n.14/d del 23 gennaio 2007). Resiste la società suddetta chiedendo il proscioglimento da ogni addebito ascrittole per cessazione della materia del contendere o, in subordine e salvo gravame, l’applicazione di una minima ammenda per lieve responsabilità. Osserva la società resistente che: 1) l’incontro, disputato a porte chiuse per decisione del Giudice Sportivo confermata dalla Commissione Disciplinare, non ha generato alcun tipo di incasso, sicchè essa, sulla scorta dei chiarimenti ricevuti in via informale dalla Lega Professionisti Serie C, ha versato nelle casse della S.S. Manfredonia Calcio la somma di 7.773,28 euro quale percentuale sull’incasso della gara; 2) che prima che il Taranto Sport S.r.l. ricevesse la notifica del provvedimento adottato della Commissione Vertenze Economiche, cui la S.S. Manfredonia Calcio si era rivolta per ottenere la condanna al pagamento di 3.611,07 euro quale residuo tra la somma dovuta in base al calcolo della percentuale sulla media degli incassi sino ad allora percepiti dal Taranto Sport e quell’altra già ricevuta dalla S.S. Manfredonia da parte della società deducente, aveva saldato quanto doveva con addebito diretto sul proprio conto presso la Lega Professionisti Serie C. All’esito della odierna riunione, nella quale nessuno è comparso, la Commissione, esaminati gli atti, osserva che come correttamente rilevato dalla Commissione Vertenze Economiche nella decisione adottata il 19/1/2007 vi è stata da parte della società Taranto Sport una palese violazione delle disposizioni di cui al C.U. n.2/C de 31/7/2006 della Lega Professionisti Serie C, come integrate dalle istruzioni del 4/10/2006 riferite alla gara de quo. Ed invero, avuto riguardo alla ratio della disposizione che è quella di perseguire disciplinarmente i comportamenti delle società ospitanti finalizzati ad eludere l’obbligo di rendere immediatamente disponibili alle società ospitate le somme loro spettanti, appare evidente che nel caso in esame vi sia stato un comportamento elusivo della società Taranto Sport, la quale in data 4 ottobre 2006 aveva ricevuto precise disposizioni dalla Lega Professionisti Serie C per procedere alla corretta liquidazione di quanto di competenza della S.S. Manfredonia. Inoltre la Commissione Vertenza Economiche ha accertato: “che tale atteggiamento elusivo e addirittura ingannevole, è stato reiterato anche successivamente con l’indicazione di dati non veritieri omissis… riferiti agli incassi precedenti”. Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene equo irrogare alla società Taranto Sport S.r.l. la sanzione di 500,00 euro di ammenda. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società Taranto Sport S.r.l. la sanzione di 500,00 euro di ammenda.
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