LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328/C DEL 6 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGI VITO BLASI E VITTORIO GALIGANI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT, E SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328/C DEL 6 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGI VITO BLASI E VITTORIO GALIGANI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT, E SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale in data 24 maggio 2007 è stato contestato a Luigi Vito Blasi, presidente della Taranto Sport S.r.l., ed a Vittorio Galigani, direttore generale della società, la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al C.U. n.2/C del 31 luglio 2006 della Lega Professionisti di Serie C (concernente la compilazione e la vidimazione dei borderò). Più precisamente al primo, la redazione del borderò della gara Taranto-Ravenna, disputatasi il 3/9/2006, il giorno successivo alla gara, con corresponsione della quota di incasso alla società ospite il giorno 11 settembre 2006 ed altri fatti connessi; al secondo, il ritardo nel pagamento della quota incassi alla società ospitata e precisamente il 3 ottobre 2006, relativa alla gara Taranto-Cavese del 17 settembre 2006, ed altre inadempienze. Sono state poi contestate alla società per responsabilità diretta e oggettiva, le violazioni attribuite ai propri dirigenti predetti. Hanno resistito gli incolpati con memoria 18/6/2007 osservando: a) il presidente Blasi deve considerarsi estraneo alle vicende non essendosi mai occupato, anche istituzionalmente, delle incombenze di cui ai capi di incolpazione. Neanche dagli atti relativi alle indagini espletate risulta il benché minimo coinvolgimento del Blasi. b) Quanto alle violazioni relative alla gara Taranto-Ravenna, che la mancata indicazione della «quota abbonamenti» nei conteggi era dovuta al fatto che “la campagna abbonamenti era ancora aperta e, pertanto, non era, allo stato possibile stabilire il numero esatto e definitivo di tessere all’uopo sottoscritte”. Il tardato pagamento della quota dovuta alla società ospitata era stato concordato, con i dirigenti di quest’ultima. La differenza contabile tra la distinta di incasso inviata alla società Ravenna, quella inviata alla Lega ed il prospetto SIAE, fu dovuto ad una situazione di generale confusione, quale l’ingresso indiscriminato di persone prive di biglietto dopo forzatura dei cancelli della “curva nord” e la circolazione di biglietti falsi, che provocarono gravi incertezze ed errori. c) Le stesse ragioni sono a base delle contestate violazioni relative ai mancati adempimenti in occasione della gara con la Cavese. All’odierna riunione l’avv. Bagattini, in rappresentanza della Procura Federale, ha contestato alla società la recidiva ex art. 16, comma 1, C.G.S., perché in occasione dell’incontro Taranto-Manfredonia dell’8/10/2006 la società omise di versare la quota percentuale di partecipazione all’incasso al Manfredonia tanto da determinare ricorso alla Commissione Vertenze Economiche, pel recupero del credito da parte del Manfredonia. Per tali fatti la Commissione Disciplinare con decisione 25/5/2007 (C.U. n.309/C del 6/6/2007) ha deliberato di infliggere alla società Taranto Sport la sanzione di 500,00 euro di ammenda. A conferma degli addebiti come risultanti ex actis chiede che vengano inflitti l’inibizione di tre mesi al Blasi, di otto mesi al Galigani e 4.000,00 euro di ammenda alla società, L’avv. Fiorillo presente per gli incolpati insiste per l’estraneità alle vicende del presidente Blasi e per il Galigani, a tutto voler concedere, pel riconoscimento di una attenuata responsabilità per le ragioni già esposte in memoria. Chiede il proscioglimento del Blasi e del Galigani, per quest’ultimo, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima; infine per la società il proscioglimento o, in ipotesi subordinata, l’applicazione del minimo previsto dalle Carte Federali. All’esito dell’odierna riunione la Commissione, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte nelle loro varie articolazioni così come contestato dalla Procura Federale risultano inequivocabilmente accertate. In fatto non esiste dubbio, quanto al dopo gara Taranto-Ravenna del 3 settembre 2006, che soltanto l’8 settembre 2006 la società Ravenna riceveva il bonifico delle quote incassi a lei spettanti eseguito il giorno precedente, mentre la distinta degli incassi perveniva alla società addirittura il giorno 11; che il borderò trasmesso alla società Ravenna indicava un numero di paganti (1759) di gran lunga inferiore a quello inviato in Lega, nel quale erano indicati 5352 spettatori paganti, e di quello risultante dall’ispezione del Servizio Ispettorato Centrale della SIAE (5658 spettatori paganti). Così pure è accertato che dopo la gara Taranto-Cavese del 17/9/2006, avvenuta la verifica del borderò, presenti sia il sig. Galigani che il sig. Brunetti, direttore generale della società Cavese, il Galigani informò il suo interlocutore che soltanto l’indomani avrebbe potuto adempiere a quanto dovuto perché «il presidente se ne era già andato ed il cassiere aveva portato con sè l’incasso.” Il pagamento poi avvenne solo il 3 ottobre successivo e non già l’indomani come assicurato dal Galigani. Inoltre non può revocarsi in dubbio che il pagamento avvenne sulla base della quota calcolata sul borderò provvisorio verificato dal Brunetti nel quale non era prevista la “quota abbonamenti”, che invece risultò di n. 415 abbonati prospetto acquisito dal Servizio Ispettorato Centrale della SIAE. Nel corso delle indagini è poi ancora emerso che in analoghe irregolarità concernenti le modalità di formazione del borderò e nella corresponsione della quota di incasso la società Taranto incorse in occasione della gara Taranto- Martina del 19/11/2006. A fronte di tali evidenze le giustificazioni opposte dagli incolpati appaiono completamente prive di fondamento oltrechè sfornite di prova. Non è provato, quanto meno, il nesso tra l’assenta “forzatura dei cancelli con introduzione di spettatori non paganti” e gli inadempirnenti verificatisi dopo la gara Taranto-Ravenna. Non è provato il dedotto stato di confusione tale da determinare, quale «factum principis”, il mancato adempimento, nonchè la commissione degli errori, i quali ultimi appaiono piuttosto intenzionale alterazione dei dati contabili. Non può essere giustificata l’omissione della indicazione della “quota abbonati” dal fatto che la campagna abbonamenti fosse ancora in corso, dal momento che l’omissione fu totale e non già parziale dei dati (però alla SIAE la quota di 415 abbonamenti per la partita Taranto-Cavese fu indicata !). Tale sequela di comportamenti non può trovare giustificazione nella buona fede, men che meno se poi si ha riguardo al precedente per il quale la Procura Federale ha contestato la recidiva e a quanto verificatosi dopo la partita Taranto-Martina giusta quanto riferito dall’Ufficio Indagini, che non forma oggetto del presente procedimento, ma può essere utilizzato quanto meno al fine della identificazione dell’elemento intenzionale. Nè è accoglibile la tesi secondo la quale il presidente Blasi della società debba considerarsi estraneo alle vicende, esente da colpa e responsabilità. La Commissione invece ritiene che il Blasi debba rispondere delle violazioni ascrittegli e non solo per il principio di immedesimazione organica tra società ed il suo legale rappresentante, ma anche per il fatto che comunque si sarebbe colposamente estraniato dalle vicende, colpa tanto più grave in quanto i fatti erano tali e diversi da dover necessariamente imporgli diretto e tempestivo intervento. Le norme contestate siccome violate vanno quindi applicate con l’irrogazione delle sanzioni di cui in parte dispositiva, tenuto conto della recidiva solo a carico della società. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a delibera di infliggere le sanzioni di mesi uno di inibizione a Luigi Vito Blasi, mesi cinque di inibizione a Vittorio Galigani e 5.000,00 euro di ammenda alla società Taranto Sport S.r.l.-.
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