LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328/C DEL 6 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGI VITO BLASI E VITTORIO GALIGANI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT, E SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.328/C
DEL 6 LUGLIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI LUIGI VITO BLASI E VITTORIO GALIGANI, RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E DIRETTORE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT, E
SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale in data 24 maggio 2007 è stato
contestato a Luigi Vito Blasi, presidente della Taranto Sport S.r.l., ed a Vittorio
Galigani, direttore generale della società, la violazione di cui all’art. 1, comma
1, C.G.S. in relazione al C.U. n.2/C del 31 luglio 2006 della Lega
Professionisti di Serie C (concernente la compilazione e la vidimazione dei
borderò). Più precisamente al primo, la redazione del borderò della gara
Taranto-Ravenna, disputatasi il 3/9/2006, il giorno successivo alla gara, con
corresponsione della quota di incasso alla società ospite il giorno 11
settembre 2006 ed altri fatti connessi; al secondo, il ritardo nel pagamento
della quota incassi alla società ospitata e precisamente il 3 ottobre 2006,
relativa alla gara Taranto-Cavese del 17 settembre 2006, ed altre
inadempienze.
Sono state poi contestate alla società per responsabilità diretta e oggettiva, le
violazioni attribuite ai propri dirigenti predetti.
Hanno resistito gli incolpati con memoria 18/6/2007 osservando:
a) il presidente Blasi deve considerarsi estraneo alle vicende non essendosi
mai occupato, anche istituzionalmente, delle incombenze di cui ai capi di
incolpazione. Neanche dagli atti relativi alle indagini espletate risulta il benché
minimo coinvolgimento del Blasi.
b) Quanto alle violazioni relative alla gara Taranto-Ravenna, che la mancata
indicazione della «quota abbonamenti» nei conteggi era dovuta al fatto che “la
campagna abbonamenti era ancora aperta e, pertanto, non era, allo stato
possibile stabilire il numero esatto e definitivo di tessere all’uopo sottoscritte”.
Il tardato pagamento della quota dovuta alla società ospitata era stato
concordato, con i dirigenti di quest’ultima. La differenza contabile tra la distinta
di incasso inviata alla società Ravenna, quella inviata alla Lega ed il prospetto
SIAE, fu dovuto ad una situazione di generale confusione, quale l’ingresso
indiscriminato di persone prive di biglietto dopo forzatura dei cancelli della
“curva nord” e la circolazione di biglietti falsi, che provocarono gravi incertezze
ed errori.
c) Le stesse ragioni sono a base delle contestate violazioni relative ai mancati
adempimenti in occasione della gara con la Cavese.
All’odierna riunione l’avv. Bagattini, in rappresentanza della Procura
Federale, ha contestato alla società la recidiva ex art. 16, comma 1, C.G.S.,
perché in occasione dell’incontro Taranto-Manfredonia dell’8/10/2006 la
società omise di versare la quota percentuale di partecipazione all’incasso al
Manfredonia tanto da determinare ricorso alla Commissione Vertenze
Economiche, pel recupero del credito da parte del Manfredonia. Per tali fatti la
Commissione Disciplinare con decisione 25/5/2007 (C.U. n.309/C del
6/6/2007) ha deliberato di infliggere alla società Taranto Sport la sanzione di
500,00 euro di ammenda.
A conferma degli addebiti come risultanti ex actis chiede che vengano inflitti
l’inibizione di tre mesi al Blasi, di otto mesi al Galigani e 4.000,00 euro di
ammenda alla società,
L’avv. Fiorillo presente per gli incolpati insiste per l’estraneità alle
vicende del presidente Blasi e per il Galigani, a tutto voler concedere, pel
riconoscimento di una attenuata responsabilità per le ragioni già esposte in
memoria.
Chiede il proscioglimento del Blasi e del Galigani, per quest’ultimo, in
subordine, l’applicazione di una sanzione minima; infine per la società il
proscioglimento o, in ipotesi subordinata, l’applicazione del minimo previsto
dalle Carte Federali.
All’esito dell’odierna riunione la Commissione, esaminati gli atti, osserva
che le violazioni ascritte nelle loro varie articolazioni così come contestato
dalla Procura Federale risultano inequivocabilmente accertate.
In fatto non esiste dubbio, quanto al dopo gara Taranto-Ravenna del 3
settembre 2006, che soltanto l’8 settembre 2006 la società Ravenna riceveva
il bonifico delle quote incassi a lei spettanti eseguito il giorno precedente,
mentre la distinta degli incassi perveniva alla società addirittura il giorno 11;
che il borderò trasmesso alla società Ravenna indicava un numero di paganti
(1759) di gran lunga inferiore a quello inviato in Lega, nel quale erano indicati
5352 spettatori paganti, e di quello risultante dall’ispezione del Servizio
Ispettorato Centrale della SIAE (5658 spettatori paganti).
Così pure è accertato che dopo la gara Taranto-Cavese del 17/9/2006,
avvenuta la verifica del borderò, presenti sia il sig. Galigani che il sig. Brunetti,
direttore generale della società Cavese, il Galigani informò il suo interlocutore
che soltanto l’indomani avrebbe potuto adempiere a quanto dovuto perché «il
presidente se ne era già andato ed il cassiere aveva portato con sè l’incasso.”
Il pagamento poi avvenne solo il 3 ottobre successivo e non già l’indomani
come assicurato dal Galigani.
Inoltre non può revocarsi in dubbio che il pagamento avvenne sulla base della
quota calcolata sul borderò provvisorio verificato dal Brunetti nel quale non
era prevista la “quota abbonamenti”, che invece risultò di n. 415 abbonati
prospetto acquisito dal Servizio Ispettorato Centrale della SIAE.
Nel corso delle indagini è poi ancora emerso che in analoghe irregolarità
concernenti le modalità di formazione del borderò e nella corresponsione della
quota di incasso la società Taranto incorse in occasione della gara Taranto-
Martina del 19/11/2006.
A fronte di tali evidenze le giustificazioni opposte dagli incolpati appaiono
completamente prive di fondamento oltrechè sfornite di prova.
Non è provato, quanto meno, il nesso tra l’assenta “forzatura dei cancelli
con introduzione di spettatori non paganti” e gli inadempirnenti verificatisi
dopo la gara Taranto-Ravenna.
Non è provato il dedotto stato di confusione tale da determinare, quale
«factum principis”, il mancato adempimento, nonchè la commissione degli
errori, i quali ultimi appaiono piuttosto intenzionale alterazione dei dati
contabili.
Non può essere giustificata l’omissione della indicazione della “quota
abbonati” dal fatto che la campagna abbonamenti fosse ancora in corso, dal
momento che l’omissione fu totale e non già parziale dei dati (però alla SIAE
la quota di 415 abbonamenti per la partita Taranto-Cavese fu indicata !).
Tale sequela di comportamenti non può trovare giustificazione nella
buona fede, men che meno se poi si ha riguardo al precedente per il quale la
Procura Federale ha contestato la recidiva e a quanto verificatosi dopo la
partita Taranto-Martina giusta quanto riferito dall’Ufficio Indagini, che non
forma oggetto del presente procedimento, ma può essere utilizzato quanto
meno al fine della identificazione dell’elemento intenzionale.
Nè è accoglibile la tesi secondo la quale il presidente Blasi della società
debba considerarsi estraneo alle vicende, esente da colpa e responsabilità.
La Commissione invece ritiene che il Blasi debba rispondere delle
violazioni ascrittegli e non solo per il principio di immedesimazione organica
tra società ed il suo legale rappresentante, ma anche per il fatto che
comunque si sarebbe colposamente estraniato dalle vicende, colpa tanto più
grave in quanto i fatti erano tali e diversi da dover necessariamente imporgli
diretto e tempestivo intervento.
Le norme contestate siccome violate vanno quindi applicate con
l’irrogazione delle sanzioni di cui in parte dispositiva, tenuto conto della
recidiva solo a carico della società.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
delibera di infliggere le sanzioni di mesi uno di inibizione a Luigi Vito Blasi,
mesi cinque di inibizione a Vittorio Galigani e 5.000,00 euro di ammenda alla
società Taranto Sport S.r.l.-.
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