COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANGIOVANNESE – GARA P.R.OTTAVIANO / REAL SANGIOVANNESE DEL 19.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANGIOVANNESE – GARA P.R.OTTAVIANO / REAL SANGIOVANNESE DEL 19.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, mentre i calciatori di seguito elencati risultano tutti tesserati, a favore della società P.R. Ottaviano, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: Caldarelli Fernando, nato il 19.01.1986 (tesserato a favore della società P.R. Ottaviano in data 7.11.2006); Prisco Andrea, nato il 4.10.1980 (tesserato il 4.11.2003); Cerciello Domenico, nato l’8.02.1983 (tesserato il 7.11.2006); Sorrentino Fabbrocino Daniele, nato il 3.06.1981 (tesserato il 15.01.2004 e successivamente svincolato dalla medesima società, ma in data 5.12.2006, postuma, rispetto al giorno della gara); Geografo Giacomo, nato il 17.06.1984 (tesserato il 4.11.2003); viceversa, il calciatore Secondulfo Vincenzo, nato il 4.09.1981, utilizzato dalla società P.R. Ottaviano nella gara di cui in epigrafe (n. 18 della distinta ufficiale di gara, ma entrato in campo fin dall’inizio della gara: egli, dunque, ha disputato la gara oggetto del reclamo), non aveva titolo a parteciparvi. Invero, egli, dopo essere stato squalificato per tre giornate di gara, come dal C.U. n. 38 del 16.03.2006 (stagione sportiva 2005/2006) del Comitato Provinciale di Napoli, non aveva scontato interamente la sanzione inflitta, avendo partecipato alle seguenti gare: dell’1.04.2006, Rin.S.Antonio / P.R. Ottaviano (penultima giornata di gara del relativo Campionato 2005/2006); del 5.11.2006, Stella Rossa / P.R. Ottaviano (prima giornata di gara del Campionato 2006/2007); del 12.11.2006, P.R. Ottaviano / Real Ottaviano (seconda giornata); del 19.11.2006, P.R. Ottaviano / Real Sangiovannese, ovvero la gara di cui al reclamo in esame (terza giornata). Per l’esattezza, il calciatore Secondulfo Vincenzo ha scontato solo una giornata di squalifica, in occasione della gara del 25.03.2006, P.R. Ottaviano / Alba Comiziano, dello scorso Campionato. Di conseguenza, la posizione del calciatore Secondulfo Vincenzo, in ordine alla gara oggetto del ricorso, deve considerarsi irregolare, avendo egli scontato, soltanto in parte, la squalifica a suo carico. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Sangiovannse, di infliggere alla società P.R. Ottaviano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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