COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELNUOVO CILENTO – GARA SANMAURESE / CASTELNUOVO CILENTO DEL 1.4.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASTELNUOVO CILENTO – GARA SANMAURESE / CASTELNUOVO CILENTO DEL 1.4.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto la reclamante lo ha proposto in data 11.04.2007, oltre il termine giorni sette dalla data di svolgimento della gara, previsto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Castelnuovo Cilento.
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