COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA CALCIO SMANIA / REAL SANNIO DONNE DEL 21.02.2007 – CAMPIONATO PRIMAVERA FEMMINILE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA CALCIO SMANIA / REAL SANNIO DONNE DEL 21.02.2007 – CAMPIONATO PRIMAVERA FEMMINILE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La reclamante si duole del fatto che le calciatrici Strisciante Anna, nata l’1.04.1993, e Bussola Sara, nata il 10.06.1993, non avendo compiuto il quattordicesimo anno di età alla data di svolgimento dell’incontro de quo, non avevano titolo per prendervi parte. In effetti, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F., nel prevedere l’autorizzazione dei Comitati Regionali ai fini della partecipazione ad attività agonistiche delle giovani tesserate, prescrive che esse debbano, ai fini della partecipazione ad attività agonistica in posizione regolare, aver compiuto il quattordicesimo anno d’età. Come dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alla data di disputa della gara nessuna delle due nominate calciatrici aveva conseguito la richiamata autorizzazione. A nulla rileva la circostanza che, in data successiva al compimento del quattordicesimo anno d’età, la calciatrice Strisciante Anna sia stata autorizzata, come dal Comunicato Ufficiale n. 88 del 12.04.2007. Invero, l’autorizzazione in parola deve essere preventiva, sotto il profilo della sua pubblicazione sul C.U., rispetto alla data di disputa della gara. Tanto premesso, la partecipazione, alla gara in esame, delle due calciatrici innanzi nominate, deve ritenersi in posizione irregolare, per la motivazione specificata. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Sannio Donne, di infliggere alla società Calcio Smania, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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