COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIOVANNI S.GIORGIO – GARA S.GIOVANNI S.G. / PIETRASTORNINA DEL 10.03.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.GIOVANNI S.GIORGIO – GARA S.GIOVANNI S.G. / PIETRASTORNINA DEL 10.03.2007 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte piena privilegiata di prova, si evince chiaramente che il sig. Saviano Gianluca ha assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso e aggressivo nei confronti del direttore di gara. Pertanto, questa C.D. ritiene equa e proporzionata, in rapporto al comportamento assunto dal calciatore, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società San Giovanni di San Giorgio.
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