COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUNIOR DUCENTA BRIANO – GARA CALCIO CARINARO / JUNIOR DUCENTA BRIANO DEL 3.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CTL MIRACOLI SOCCER – GARA RIN. PARTENOPEA / CTL MIRACOLI SOCCER DEL 10.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Cappiello Alessandro, nato il 27.03.1978, utilizzato dalla società Rin. Partenopea nella gara di cui in epigrafe, aveva titolo a prendervi parte. Invero, squalificato per una gara, come calciatore non espulso dal campo, come dal C.U. n. 73 dell’1.03.2007, pag. 1853, in occasione della gara del 18.02.2007, egli aveva scontato la sanzione inflitta, in quanto non inserito in distinta, né utilizzato dalla società Rin. Partenopea, in relazione alla gara del 4.03.2007, Sanità / Rin. Partenopea. Di conseguenza, la posizione del calciatore, nella gara del 10.03.2007, deve considerarsi regolare, atteso che la sanzione a suo carico doveva essere espiata, così come si è verificato, in occasione della prima gara (quella, per l’appunto, del 4.03.2007), successiva alla pubblicazione della squalifica sul Comunicato Ufficiale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società CTL Miracoli Soccer.
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