COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.TAMMARO – GARA DREAM TEAM CELLOLE / S.TAMMARO DEL 25.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.TAMMARO – GARA DREAM TEAM CELLOLE / S.TAMMARO DEL 25.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dagli atti ufficiali di gara, dal reclamo proposto e dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si rileva che i calciatori Erviati Ernesto, nato il 16.05.1983; D’Agostino Valerio, nato il 6.12.1983, e Scognamiglio Giuseppe, nato il 4.09.1985, risultano tutti tesserati per altra società, a far data rispettivamente dal 28.09.2006, dal 20.09.2005 e dal 6.09.2005. Di conseguenza, essi hanno partecipato in posizione irregolare (agli effetti del tesseramento) alla gara, di cui in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Tammaro, di infliggere alla società Dream Team Cellole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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