COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS MONTEMILETTO – GARA REAL MONTEFUSCO / VIRTUS MONTEMILETTO DEL 6.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS MONTEMILETTO – GARA REAL MONTEFUSCO / VIRTUS MONTEMILETTO DEL 6.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Vis Montemiletto, rileva che esso è fondato. La reclamante si duole che i calciatori di seguito indicati: Barone Carmine, nato il 31.03.1990; Cenerazzo Rocco, nato il 30.09.1982; Francesca Davide, nato il 27.03.1987; Di Giovanni Giacomo, nato il 5.08.1988; Iarrobino Giuseppe, nato il 2.02.1983 e Francesca Angelo (assistente di parte), della società Real Montefusco, non risultano tesserati. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento e presso l’Ufficio Segreteria del C.R. Campania, si rileva che i calciatori Cenerazzo Rocco, Francesca Davide, Di Giovanni Giacomo, Iarrobino Giuseppe e Francesca Angelo risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Montefusco, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame. Viceversa, in ordine, al calciatore Barone Carmine, risulta depositata, presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, una richiesta di tesseramento a favore della società Real Montefusco. Essa, tuttavia, è stata restituita alla società perché irregolare, in quanto mancante delle firme dei genitori (che configura presupposto ineludibile, ai fini della conformità normativa del tesseramento). La società medesima non ha provveduto alla richiesta regolarizzazione, senza alcuna indicazione dell’eventuale sussistenza di una motivazione giustificativa. Di conseguenza, il calciatore Barone Carmine deve essere considerato in posizione irregolare, in relazione alla gara in esame. Tanto premesso, in ragione dell’utilizzo, in posizione irregolare, del nominato calciatore, la società Real Montefusco deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Vis Montemiletto, di infliggere alla società Real Montefusco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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