COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURNIA BAIA E LATINA – GARA FULGOR PIANA / VOLTURNIA BAIA E LATINA – 3^ CAT. – C.P. CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURNIA BAIA E LATINA – GARA FULGOR PIANA / VOLTURNIA BAIA E LATINA – 3^ CAT. – C.P. CASERTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, che ne aveva presentato rituale richiesta, osserva: in via preliminare, che la stessa reclamante ha parzialmente ammesso gli addebiti a proprio carico, anche all’atto dell’audizione presso questa Commissione, pur tentando di minimizzare gli eventi verificatisi. Peraltro, nello stesso testo del reclamo, la società fa cenno alla propria “non partecipazione effettiva” (con il che, non negando del tutto la circostanza) alla rissa generale, che aveva determinato la decisione arbitrale di sospensione della gara. Sul punto, la costante giurisprudenza della C.A.F., da sempre, specifica che, allorquando si verifica una rissa generale, non ha alcun rilievo qualsiasi tentativo di distinzione tra le due parti, per così dire, antisportivamente “contendenti”. È di tutta evidenza che, nella circostanza, la società Volturnia Baia e Latina non possa dichiararsi estranea alla rissa (in ragione del fatto che il primo calciatore ad aver determinato il “parapiglia” è stato per l’appunto un suo tesserato, ovvero il n. 17, Landolfi Roberto), pur nell’obiettiva constatazione (che emerge a tutto tondo dal testo del rapporto arbitrale) del comportamento gravemente scorretto di alcuni calciatori della società ospite. Di conseguenza, questa C.D. non ritiene conforme ad equità la revoca, o anche la parziale modifica, delle decisioni del Giudice Sportivo del C.P. Caserta. Non sussistono, invero, i presupposti per un’eventuale gara persa a carico della società controparte, né per la ripetizione della gara medesima. Le due società devono essere ritenute entrambe responsabili della determinazione arbitrale di sospendere la gara in esame. Devono, dunque, essere confermate tutte le decisioni e sanzioni, disposte dal Giudice Sportivo di primo grado. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Volturnia Baia e Latina.
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